Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione, in particolare quando si tratta di un ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato, condannato in appello per il reato di minaccia grave. La decisione evidenzia come la genericità e l’aspecificità dei motivi di ricorso costituiscano un ostacolo insormontabile per l’esame nel merito, confermando principi consolidati in materia di prova e valutazione della testimonianza della persona offesa.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Napoli per il reato di minaccia grave, ha presentato ricorso per Cassazione. Il ricorrente contestava la sentenza di secondo grado, lamentando una presunta carenza e illogicità della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità penale. In particolare, le critiche si concentravano sulla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sul riconoscimento dell’aggravante legata al metodo mafioso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un esame preliminare sulla validità formale e sostanziale del ricorso stesso, giudicandolo deficitario.
Le Motivazioni della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi fondamentali, che chiariscono i requisiti di ammissibilità di un ricorso e i principi di valutazione della prova nel processo penale.
Genericità del Motivo di Ricorso
Il primo punto, decisivo, riguarda la genericità del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’atto presentato era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Il ricorrente non aveva indicato in modo specifico gli elementi che sostenevano la sua censura. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorso non permetteva alla Cassazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità. Questo rende il ricorso inammissibile per indeterminatezza.
Valutazione della Testimonianza della Persona Offesa
La Cassazione ha poi affrontato le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando le Sezioni Unite, sent. n. 41461/2012): le regole probatorie dell’art. 192, comma 3, c.p.p., non si applicano in modo stringente alle dichiarazioni della vittima. Queste possono, da sole, costituire il fondamento per un’affermazione di responsabilità penale. È necessario, però, che il giudice compia una verifica particolarmente rigorosa sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del suo racconto. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse svolto tale valutazione in modo corretto e non illogico, rendendo infondata la doglianza.
L’Aggravante del Metodo Mafioso
Infine, anche le critiche relative al riconoscimento dell’aggravante del metodo ‘camorristico’ (art. 416bis.1 c.p.) sono state giudicate generiche e aspecifiche. Il ricorrente non si era confrontato con le argomentazioni logiche e puntuali della Corte d’Appello, la quale aveva chiarito, con una motivazione esente da vizi, come le modalità della condotta fossero riconducibili a un tipico modus operandi di stampo mafioso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza l’importanza di redigere ricorsi specifici e dettagliati, che dialoghino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo impedisce la revisione della decisione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Inoltre, la pronuncia conferma la centralità e la piena valenza probatoria della testimonianza della persona offesa nel processo penale, a condizione che sia sottoposta a un vaglio di credibilità e attendibilità particolarmente scrupoloso da parte del giudice di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Quando è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, ovvero non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi.
La sola testimonianza della persona offesa è sufficiente per una condanna penale?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale, previa una verifica rigorosa e motivata della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12175 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12175 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTICI il 09/09/1974
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di minaccia grave;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la carenza e logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto in particolare che le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non sono, inoltre, deduci bili in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214 – 01); il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pag. 5-6 della sentenza impugnata;
Ritenuto che del tutto generiche e aspecifiche sono le doglianze che si appuntano sulla riconosciuta aggravante di cui all’art. 416bis.1, comma 1, cod. pen. senza confrontarsi con le valutazioni logiche e puntuali poste a base della sentenza impugnata, che con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha chiarito che le modalità della condotta dell’imputato erano chiaramente riconducibili al modus operandi camorristico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il consigliere estensore