Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso della Ricettazione
Quando un appello viene presentato alla Corte di Cassazione, deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto precisi. Se tali requisiti mancano, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile, che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di questa dinamica in un caso di ricettazione, delineando i confini tra una legittima contestazione legale e una mera riproposizione dei fatti.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile in sede di appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza. La sua linea difensiva si basava su una ricostruzione alternativa degli eventi: egli sosteneva di aver preso possesso di alcuni beni rubati in modo del tutto inconsapevole, in quanto si trovavano già all’interno di un veicolo che aveva sottratto. Secondo questa versione, non vi sarebbe stata la consapevolezza della provenienza illecita dei beni, elemento necessario per configurare il reato di ricettazione.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione principale risiede nella natura stessa dei motivi presentati dal ricorrente. Invece di sollevare questioni di violazione di legge o vizi procedurali – le uniche che la Cassazione può esaminare – il ricorso si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti già analizzati dal giudice di appello.
I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni fossero semplici “doglianze in punto di fatto”, non supportate da una critica concreta e specifica delle ragioni logico-giuridiche esposte nella sentenza impugnata. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano efficacemente con la motivazione della decisione precedente. In questo caso, il ricorso è stato giudicato non solo generico ma “soltanto apparente”, poiché ometteva di svolgere la sua funzione essenziale di critica argomentata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come la versione dei fatti fornita dal ricorrente fosse “congetturale e implausibile”. Un punto cruciale è stato il fatto che questa spiegazione non aveva trovato “alcun aggancio nelle emergenze processuali”. Ancor più significativo, l’imputato non aveva mai avanzato questa tesi al momento del controllo che aveva dato origine al procedimento. La Corte di Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva correttamente ritenuto integrato il delitto di ricettazione sia dal punto di vista oggettivo (il possesso di beni rubati) sia soggettivo (la consapevolezza della loro provenienza illecita), basandosi su argomenti logici e giuridici corretti che il ricorso non era riuscito a scalfire.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte di Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, è stato anche condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La decisione ribadisce un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità con il compito di assicurare la corretta applicazione della legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di violazione di legge, ma si limitava a contestare la ricostruzione dei fatti (cosiddette ‘doglianze in punto di fatto’) in modo generico e senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era la tesi difensiva del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva di essere entrato in possesso dei beni rubati inconsapevolmente, poiché si trovavano già all’interno di un veicolo che aveva sottratto. Questa versione è stata però giudicata dalla Corte come congetturale e implausibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10633 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10633 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 07/09/1991
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
osservato che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ritiene integrato il deli di cui al capo b) dal punto di vista oggettivo e soggettivo);
che il ricorrente invoca una diversa ricostruzione secondo cui i beni ricettati sarebbero stati inconsapevolmente presi dall’imputato in quanto contenuti nell’abitacolo del veicolo da lui sottratto ma detta versione risulta congetturale e implausibile e non ha trovato alcun aggancio nelle emergenze processuali non essendo stata neppure dedotta dall’imputato in occasione del controllo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.