Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione tecnica e una precisione argomentativa che non lasciano spazio a generalizzazioni. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: i motivi di impugnazione non possono limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte nei gradi di merito, ma devono confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni della decisione impugnata. Questo caso offre un’importante lezione sulla differenza tra un’efficace difesa tecnica e una contestazione generica destinata al fallimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i reati di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 n. 2 c.p.). L’imputato, dopo la sentenza della Corte d’Appello che aveva già ricalcolato la pena in senso più favorevole, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava un presunto vizio motivazionale relativo alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva dalla difesa.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già operato una valutazione ponderata, arrivando a disapplicare la recidiva e a riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Nonostante ciò, il ricorrente insisteva nel contestare la congruità della sanzione inflitta, portando la questione all’attenzione dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso proposto inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi presentati, giudicati non conformi ai requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità senza che si ravvisi un’assenza di colpa.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha articolato le ragioni dell’inammissibilità su più punti, tutti riconducibili alla mancanza di specificità e di novità critica dei motivi di ricorso. In primo luogo, i motivi sono stati definiti ‘riproduttivi’, ovvero una mera ripetizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, e non può riesaminare questioni già risolte senza che vengano evidenziati specifici errori di diritto.
In secondo luogo, il ricorso mancava di una ‘critica analisi’ delle argomentazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia; è necessario smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice d’appello, evidenziandone le fallacie logiche o le errate applicazioni di norme giuridiche. Nel caso di specie, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che i giudici di legittimità hanno invece ritenuto ‘logica, congrua e corretta’.
Infine, la Corte ha citato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Galtelli, 2017) per ricordare che i motivi di appello – e, a maggior ragione, di ricorso per cassazione – devono contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti pertinenti che giustificano l’impugnazione. Il ricorso in esame era privo di tali elementi essenziali, limitandosi a una generica contestazione del trattamento sanzionatorio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per la prassi forense. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’assistito. La decisione sottolinea che l’appello alla Corte di Cassazione deve essere un atto di alta tecnica giuridica, focalizzato sulla denuncia di vizi di legittimità e non sulla riproposizione di valutazioni di merito. La difesa deve dimostrare, in modo specifico e argomentato, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nell’applicare la legge, pena l’immediata chiusura del processo con una declaratoria di inammissibilità.
Perché un ricorso alla Corte di Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere questioni già decise nei gradi precedenti senza una critica specifica della sentenza impugnata, oppure mancano dei requisiti formali richiesti dalla legge, come la puntuale indicazione delle ragioni di diritto.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘riproduttivi’?
Significa che i motivi si limitano a copiare o ripetere le stesse argomentazioni e censure già presentate e respinte dal giudice del grado inferiore, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando e senza introdurre nuovi profili di illegittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 09/10/1979
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 624, 62 2 cod. pen., ricorre, a mezzo del Difensore, per la cassazione della sentenza in epigraf lamentando vizio motivazionale in relazione alla quantificazione della pena.
2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché s riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti arg giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria critica anali argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, v. Sez. U, n. 8825 d 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, in tema di motivi di appello, ma i cui prin possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Si tratta, comunque, di motivi ch afferiscono al trattamento punitivo, benché risulti sorretto da sufficiente e non il motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr., tra le numerose altre, Sez. 3, n. 29968 22/2/2019, COGNOME, Rv. 2762881, e Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Co territoriale, che risulta logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto e, pertanto, da vizi di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di valutazione ado in ordine alla determinazione della pena: in particolare, è stata disapplicata la recidiva e state riconosciute prevalenti le circostanze attenuanti generiche, rideterminando in tal modo pena in grado di appello.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 1 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.