Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna e Condanna alle Spese
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti rispettino precisi requisiti di legge. In caso contrario, si rischia una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa eventualità, sottolineando i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze della presentazione di motivi non consentiti.
Il Contesto del Ricorso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua responsabilità penale per la detenzione illecita di sostanze, riconoscendo inoltre la recidiva e negando la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in una riforma della sentenza.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati inammissibili. La ragione principale risiede nel fatto che le censure proposte dal ricorrente non erano idonee a essere valutate in sede di legittimità. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto da parte dei giudici precedenti.
La Ripetitività delle Doglianze
I giudici della Suprema Corte hanno rilevato che i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di profili di censura già ampiamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già valutate, senza sollevare questioni di pura legittimità o evidenziare vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. La difesa non ha fatto altro che presentare una propria, differente lettura dei fatti, attività non consentita in Cassazione.
Correttezza Giuridica e Coerenza Logica dei Giudici di Merito
La Corte ha specificato che i giudici di merito avevano già fornito risposte adeguate alle doglianze difensive, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali e coerenti con le prove emerse nel processo. Le motivazioni della Corte d’Appello sono state ritenute immuni da manifeste incongruenze logiche, rendendo di fatto sterile il tentativo di rimettere in discussione il giudizio di colpevolezza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione deve basarsi su motivi specifici previsti dalla legge e non può risolversi in una mera riproposizione delle stesse questioni di fatto già decise nei gradi precedenti. I motivi prospettati, che contestavano la finalizzazione illecita della detenzione, la recidiva e il diniego delle attenuanti, sono stati considerati un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito della vicenda, precluso in sede di legittimità. La decisione della Corte d’Appello era stata adeguatamente motivata e logicamente coerente, chiudendo così la porta a qualsiasi riesame.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione: un ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge. La sua proposizione deve essere attentamente ponderata e basata su vizi specifici e legalmente rilevanti, per evitare non solo il rigetto, ma anche ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti correttamente dai giudici di merito, e non erano idonei a essere discussi in sede di legittimità.
Quali erano i punti contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la valutazione sulla finalizzazione illecita della detenzione della sostanza, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9696 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato il 27/02/1991
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a conte giudizio di responsabilità avuti riguardo alla finalizzazione illecita della detenzione della s in contestazione, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle generiche, non sono conse dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di cens adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corre puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerg acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.