Ricorso inammissibile: Conseguenze sulla Prescrizione e la Condanna
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con l’ultimo grado di giudizio. A volte, il percorso si interrompe prima, quando l’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delle sue severe conseguenze, soprattutto in relazione all’istituto della prescrizione. Analizziamo come la genericità dei motivi e il tentativo di rimettere in discussione i fatti possano portare non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di lesioni personali, aggravato da futili motivi e dall’aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la difesa della vittima. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. Non ritenendosi soddisfatto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminati i motivi proposti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un gradino prima, valutando la correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione stessa. Vediamo nel dettaglio perché.
Primo Motivo: Genericità e Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo di ricorso contestava la configurazione degli elementi del reato. La Corte lo ha liquidato come inammissibile per due ragioni fondamentali:
1. Genericità: Gli argomenti presentati erano una mera riproposizione di quelli già esaminati e respinti motivatamente dalla Corte d’Appello. Non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a reiterare le stesse difese.
2. Tentativo di rivalutazione del fatto: Le critiche mosse dall’imputato non vertevano su una violazione di legge, ma miravano a ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti. Questo tipo di esame è precluso in sede di legittimità, dove la Corte può giudicare solo sulla corretta applicazione del diritto, non sui fatti.
Secondo Motivo: La Prescrizione e l’Effetto Preclusivo dell’Inammissibilità
Con il secondo motivo, la difesa eccepiva l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si sosteneva che, al momento del deposito della sentenza d’appello, era già trascorso il tempo massimo previsto dalla legge. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
La Corte ha evidenziato che il calcolo del ricorrente non teneva conto dei molteplici periodi di sospensione della prescrizione intervenuti durante il processo. Questi periodi, correttamente considerati, spostavano la data di estinzione del reato ben oltre il momento della proposizione del ricorso.
Inoltre, la Corte ha richiamato un principio fondamentale stabilito dalle Sezioni Unite: l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sua proposizione. In altre parole, un’impugnazione inammissibile “cristallizza” la situazione e impedisce di beneficiare del tempo che passa.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine del processo penale. La reiezione del primo motivo ribadisce che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di merito”. Non si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni fattuali sperando in un esito diverso. Il ricorso deve individuare vizi di legittimità specifici, come l’errata applicazione di una norma o un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice precedente.
La decisione sulla prescrizione, invece, ha una funzione deterrente: evita l’abuso dello strumento processuale. Presentare un ricorso palesemente infondato o generico al solo scopo di guadagnare tempo per far maturare la prescrizione è una strategia che la giurisprudenza ha inteso bloccare. L’inammissibilità, dunque, agisce come una barriera che rende definitivo il verdetto di colpevolezza e impedisce che il decorso del tempo vanifichi la decisione giudiziaria.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve farlo con motivi seri, specifici e pertinenti al giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto positivo, ma comporta conseguenze negative: la condanna diventa definitiva, si è tenuti al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, si viene condannati a versare una somma significativa alla Cassa delle ammende. La decisione conferma che il diritto di impugnazione deve essere esercitato in modo responsabile, pena la sua stessa inefficacia e l’aggravio di sanzioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti, oppure quando chiede alla Corte di rivalutare i fatti e le prove, un compito che non le spetta in sede di legittimità.
Cosa succede alla prescrizione se il ricorso in Cassazione è inammissibile?
Secondo un principio consolidato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa fosse maturata dopo la proposizione del ricorso stesso. L’inammissibilità rende definitiva la condanna.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47585 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47585 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, comma 1 e 577 n. 4 in relazione all’art. 61 n. 1 e n. 5 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurazione degli elementi costitutivi del reato di cui in imputazione, è indeducibile in quanto generico, ossi fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); il motivo, altresì, è inammissibile perché formulato secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità, costituite da mere doglianze in punto di fatto rivalutative di prove logicamente poste alla base del provvedimento impugnato;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione in base al disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., essendo decorsi, alla data di deposito della sentenza di secondo grado, più di sette anni e mezzo dalla data del commesso reato, è manifestamente infondato poiché non tiene conto dei molteplici periodi di sospensione della prescrizione, indicati anche nella sentenza di primo grado, che posticipano la prescrizione del reato a data successiva sia al deposito della sentenza impugnata che alla proposizione del ricorso per Cassazione.
Come noto, l’inammissibilità del ricorso proposto in sede di legittimità, poi, preclude la declaratoria di prescrizione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, in motivazione, che richiama la teoria di sentenze delle Sezioni Unite in tema).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2023