Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Doglianze Reiterative
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che questo rispetti specifici requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Corte chiarisce ancora una volta i motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, specialmente quando le argomentazioni non sono altro che una ripetizione di quanto già discusso e rigettato nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e le conseguenze di una sua errata impostazione.
Il Contesto del Procedimento Giudiziario
Il caso in esame ha origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma. Due imputati erano stati riconosciuti colpevoli del reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, una norma cardine in materia di sostanze stupefacenti. Insoddisfatti della decisione di secondo grado, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
I ricorrenti hanno basato il loro appello su presunte violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata. Nello specifico, le loro critiche si concentravano su tre punti principali: la valutazione delle prove raccolte, l’affermazione della loro responsabilità penale e la mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che i motivi addotti non fossero meritevoli di un esame nel merito. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su una ragione precisa e consolidata nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha osservato che le doglianze formulate dagli imputati erano meramente “reiterative”, ovvero ripetevano questioni già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso non introduceva nuovi e validi profili di illegittimità, ma si limitava a sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto.
Questo è un punto cruciale: il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si riesamina il fatto storico, ma quello di giudice della legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Tentare di rimettere in discussione l’interpretazione delle prove data dai giudici di merito, senza evidenziare un vizio logico palese o una violazione di legge, si traduce in un’istanza inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per i ricorrenti. Essi sono stati condannati non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: il ricorso deve concentrarsi su vizi di legittimità concreti e non può essere un pretesto per richiedere un nuovo giudizio sui fatti. Pertanto, è essenziale che l’atto di impugnazione sia redatto con rigore tecnico, evidenziando le specifiche violazioni di legge o i difetti manifesti nel ragionamento del giudice di merito.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni presentate dagli imputati erano mere ripetizioni di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e perché i ricorrenti cercavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’accusa originaria per cui gli imputati erano stati condannati?
Gli imputati erano stati condannati per il reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che riguarda la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47523 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47523 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla valutazione delle prove, alla affermazione di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto che i ricorsoi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-6 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023