Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6438 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6438 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AVEZZANO il 17/01/1981
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; rilevato che il primo motivo d’impugnazione si risolve in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dai giudici di merito, oltre che reiterativo delle identiche questioni sollevate con l’atto di gravame, correttamente risolte dalla Corte di appello in punto di affermazione della responsabilità (par. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che tale motivo è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
considerato che a eguale conclusione d’inammissibilità si perviene in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti, in quanto (alla pag. 8 della sentenza impugnata), la Corte di appello ha valorizzando l’assenza di elementi positivamente valutabili, con motivazione, dunque, esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Va rimarcato che il ricorrente non indica neanche in questa sede elementi dotati della decisività eventualmente patologicamente trascurati dalla Corte di appello;
Considerato, infine, che risulta manifestamente infondato il motivo secondo il quale la Corte di appello avrebbe confermato la recidiva facendo riferimento ai soli precedenti penali, là dove -invece- i giudici hanno spiegato che il maggior coefficiente di pericolosità veniva segnalato dai contorni particolarmente cruenti dell’azione, tale da dimostrare il progresso nel grado di pericolosità dell’imputato, così che la motivazione è conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di
2 GLYPH
una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Preidetite