Ricorso inammissibile: quando la Cassazione lo rigetta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione su come strutturare un ricorso efficace e quali errori evitare per non incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso analizza i motivi per cui un’impugnazione, basata sulla semplice riproposizione di censure già esaminate e su critiche alla discrezionalità del giudice, è destinata a fallire. Comprendere questi principi è fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
I fatti processuali e i motivi dell’impugnazione
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre principali motivi. In primo luogo, contestava la sussistenza della prova della sua responsabilità penale. In secondo luogo, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infine, criticava l’eccessività della pena inflitta dai giudici di merito.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era inammissibile in ogni sua parte, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione.
Analisi del ricorso inammissibile: la reiterazione delle censure
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate in appello. La Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione non può essere una semplice copia dei motivi di appello. Esso deve, invece, assolvere alla funzione di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice del grado precedente.
Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi con le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello, i motivi vengono considerati non specifici ma soltanto “apparenti”, rendendo di fatto il ricorso inammissibile.
La discrezionalità del Giudice di Merito su attenuanti e pena
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito.
Per quanto riguarda le attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore o sfavore dell’imputato. È sufficiente che la sua decisione sia basata su elementi ritenuti decisivi e sia esente da illogicità manifeste.
Analogamente, la lamentela sull’eccessività della pena non è consentita in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o assente. L’uso di espressioni come “pena congrua” o il riferimento alla gravità del reato sono considerati sufficienti a giustificare la decisione del giudice, specialmente quando la pena applicata è inferiore alla media prevista dalla legge.
le motivazioni della corte
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come tutti i motivi proposti dal ricorrente mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Il ruolo della Cassazione non è quello di un “terzo grado” di merito, ma di guardiano della corretta applicazione della legge e della logicità delle motivazioni. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse puntualmente e correttamente risposto a tutte le censure, con argomenti giuridici solidi e privi di vizi. Di conseguenza, la riproposizione delle stesse questioni in Cassazione, senza un’adeguata critica argomentativa della decisione di secondo grado, ha svuotato il ricorso della sua funzione tipica, rendendolo inammissibile.
le conclusioni
L’ordinanza conferma che per accedere con successo al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare censure specifiche, che attacchino la logica giuridica della sentenza impugnata e non si limitino a riproporre questioni di fatto. La discrezionalità del giudice di merito in materia di attenuanti e commisurazione della pena è ampia e sindacabile solo in caso di vizi macroscopici della motivazione. La presentazione di un ricorso meramente ripetitivo o che critica l’apprezzamento del giudice sui fatti non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche la condanna a sanzioni economiche. Questo provvedimento serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nell’elaborazione dei ricorsi per cassazione.
Perché un ricorso che ripete gli stessi argomenti dell’appello viene dichiarato inammissibile?
Perché non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Se si limita a ripetere le censure già disattese, il ricorso viene considerato non specifico ma solo apparente, e quindi inammissibile.
Il giudice è obbligato a motivare nel dettaglio il diniego delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Cassazione, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, rimanendo così superati tutti gli altri argomenti non esaminati esplicitamente.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena se ritenuta eccessiva?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione sia manifestamente illogica o del tutto assente, cosa che non si è verificata nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45997 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45997 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova della penale responsabilità dell’imputato, è indeducibile perché è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che la doglianza che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda, in particolare, la pagina 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che anche il motivo con cui si lamenta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l’utilizzo di espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.