Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale presentare motivi di ricorso validi e specifici. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando questo non avviene, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: non si può utilizzare la Cassazione come un terzo grado di merito, ma solo per contestare vizi di legittimità. Analizziamo insieme il caso per capire meglio le dinamiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, emessa dal Tribunale di Salerno e successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per un delitto previsto dagli articoli 624-bis e 625 del codice penale, che disciplinano il furto in abitazione e il furto con strappo, aggravato da specifiche circostanze.
Contro la sentenza di secondo grado, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando l’intera impugnazione su un unico motivo: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni del difensore non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le medesime censure già avanzate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Uno dei requisiti fondamentali per un ricorso in Cassazione è la specificità dei motivi. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e preciso quali norme di legge sono state violate o applicate erroneamente dalla corte precedente, e perché. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione.
Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato ‘meramente reiterativo’, ovvero una semplice ripetizione di argomenti già vagliati. La Corte territoriale aveva infatti già fornito una motivazione giuridicamente corretta per negare l’attenuante richiesta. La Cassazione, non potendo riesaminare i fatti, ma solo la corretta applicazione del diritto, non ha potuto fare altro che constatare la genericità e la mancanza di novità del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Cassazione è sintetica ma incisiva. I giudici hanno sottolineato che il motivo proposto era ‘privo di specificità’ perché ‘meramente reiterativo dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale’. Questa formula evidenzia come la Cassazione non sia una sede per tentare di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. Se i giudici dei gradi precedenti hanno già valutato un punto e hanno motivato la loro decisione in modo logico e conforme alla legge, non si può chiedere alla Cassazione di rifare lo stesso lavoro. Dichiarare un ricorso inammissibile in queste circostanze è un atto dovuto che preserva la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze pratiche significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, come stabilito dalla Corte, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, è stato anche condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie. Questa ordinanza ribadisce un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione: è essenziale formulare censure mirate, specifiche e fondate su vizi di legittimità, evitando di riproporre questioni di fatto già decise.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è privo di specificità e si limita a essere meramente reiterativo di censure già adeguatamente valutate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale.
Qual era l’unico motivo di ricorso presentato in questo caso?
L’unico motivo proposto lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4) del codice penale, ovvero l’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45386 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45386 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Salerno ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624-bis, 625, commi primo e secondo, n. 2) cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo proposto, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. / è privo di specificità perché meramente reiterativo dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/07/2023