Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di requisiti rigorosi, la cui violazione porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i principi fondamentali che governano il giudizio di legittimità, sottolineando come la mera riproposizione delle argomentazioni d’appello e la richiesta di un riesame dei fatti siano ostacoli insormontabili. Questo caso offre spunti essenziali per comprendere quando e come un ricorso possa superare il vaglio della Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato contestava diversi aspetti della decisione, tra cui la mancata riqualificazione del reato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e la mancata sostituzione della pena detentiva con misure alternative previste dalla L. n. 689/91. Il ricorso si articolava in quattro distinti motivi, ciascuno mirato a scardinare un punto specifico della sentenza di secondo grado.
L’Analisi della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. Vediamo nel dettaglio le ragioni della decisione.
Primo Motivo: Mancata Riqualificazione del Reato
La difesa sosteneva che la fattispecie dovesse essere riqualificata, ma la Corte ha osservato che questo motivo era una semplice reiterazione di quanto già dedotto e puntualmente disatteso in appello. I giudici hanno chiarito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse tesi. Inoltre, la questione sollevata implicava una valutazione dei fatti (quaestio facti), preclusa al giudizio di legittimità.
Secondo Motivo: Diniego delle Attenuanti Generiche
L’imputato lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito esente da vizi logici. Ha inoltre ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Terzo Motivo: Sussistenza della Recidiva
La contestazione sulla recidiva è stata anch’essa giudicata manifestamente infondata. La Cassazione ha evidenziato come il giudice d’appello non si fosse limitato a un mero richiamo dei precedenti penali, ma avesse compiutamente analizzato il rapporto tra il reato in giudizio e le condanne passate. Questa analisi ha permesso di accertare una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha influito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
Quarto Motivo: Omessa Sostituzione della Pena
Infine, anche il motivo relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva è stato respinto. La Corte ha ritenuto logica e ineccepibile la prognosi sfavorevole espressa dal giudice di merito sulla futura condotta dell’imputato. La valutazione non si basava sull’astratta gravità del reato, ma su aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che orientavano verso una previsione di futura reiterazione dei reati.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nella sua interezza, tentava di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. I motivi proposti erano ‘apparenti’, in quanto non assolvevano alla funzione tipica di una critica argomentata contro vizi logici o giuridici della sentenza, ma si risolvevano in una pedissequa reiterazione di argomenti già vagliati e respinti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla corretta redazione di un ricorso per cassazione. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi siano specifici, critici verso la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata e, soprattutto, che non invadano l’ambito del merito. La decisione finale, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, sancisce le conseguenze di un’impugnazione che non rispetta i limiti imposti dalla legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono una mera ripetizione di quelli già respinti in appello, mancano di una critica specifica alla sentenza impugnata e tentano di ottenere un riesame dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi per negare le attenuanti generiche?
No, non è necessario. La Corte afferma che è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, rimanendo tutti gli altri implicitamente superati da tale giudizio.
Come deve essere motivata la sussistenza della recidiva?
Il giudice non può limitarsi a richiamare i precedenti penali. Deve, invece, dare atto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne precedenti, verificando se la pregressa condotta criminale sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6465 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 27/05/1985
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione della fattispecie delittuosa in tentata truffa è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; per altro il motivo stesso ridonda in profili di merito involgendo una quaestio facti preclusa in sede di legittimità;.
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 7-8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito, lungi dal fondare l’aggravante speciale sul mero richiamo dei precedenti penali e della gravità del reato, ha compiutamente dato atto sulla base di molteplici circostanze di fatto e indici di disvalore (si veda, in particolare, pag. 8), del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e difetto di motivazione circa l’omessa sostituzione della pena detentiva ex L. n. 689/91 è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 9) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.