Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Nel complesso panorama della giustizia penale, il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un baluardo a difesa della corretta applicazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio di legittimità è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo non ottenga il risultato sperato, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo il caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue lamentele, o doglianze, si basavano su due argomenti principali:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. La contestazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione di commettere l’illecito.
L’imputato sperava che la Suprema Corte potesse rivedere la sua posizione, ma l’esito è stato nettamente diverso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 40755/2023, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi presentati, entrambi ritenuti gravemente carenti sotto il profilo tecnico-giuridico. È fondamentale analizzare le ragioni di questa bocciatura per capire la logica che guida i giudici di legittimità.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Fondamento
La Corte ha giudicato il primo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., come ‘manifestamente infondato’ e caratterizzato da ‘evidente genericità’. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione chiara e priva di vizi logici per escludere l’applicazione di tale norma. Il ricorrente, invece di individuare una specifica falla nel ragionamento dei giudici di merito, si era limitato a una generica lamentela. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un dissenso, ma deve dimostrare, con argomenti giuridici precisi, dove e come la corte precedente ha sbagliato nell’applicare la legge.
Il Secondo Motivo: La Semplice Reiterazione delle Argomentazioni
Ancora più netto è stato il giudizio sul secondo motivo. La Cassazione lo ha definito ‘indeducibile’ perché si risolveva nella ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e puntualmente respinti nel giudizio d’appello. In altre parole, il ricorrente non ha fatto altro che ‘copiare e incollare’ le sue precedenti difese. Questo comportamento rende il ricorso non specifico, ma solo apparente. La funzione del ricorso in Cassazione non è quella di ottenere un terzo giudizio sui fatti, ma di esercitare una critica argomentata e mirata contro i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Riproporre le stesse tesi senza confrontarsi con le motivazioni della Corte d’Appello equivale a non assolvere a questa funzione essenziale.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un’ulteriore istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impostazione difensiva che ignora questa regola. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere specifico, tecnicamente rigoroso e focalizzato sulla critica della sentenza impugnata, non sulla riproposizione di argomenti già valutati. Diversamente, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente, come dimostra la condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici o si limitano a ripetere argomenti già presentati e respinti nei gradi di giudizio precedenti, senza muovere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi già presentati in appello?
No, non è sufficiente. La Corte definisce una tale pratica come ‘pedissequa reiterazione’ e la considera causa di inammissibilità. Il ricorso deve contenere una critica nuova e specifica alla motivazione della sentenza d’appello, non un semplice riepilogo delle difese precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso una somma di tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40755 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40755 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre all’evidente genericità, è manifest infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di meri esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2) facendo applicazi di corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusione dell’esimente;
Considerato che la seconda doglianza, che contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è indeducibile perché fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazion di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagin dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso GLYPH luglio 2023