Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3579 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3579 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 26 novembre 2024 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 marzo 2022 dal Tribunale di Bologna, che, concesse le attenuanti generiche e con la riduzione del rito abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa, ha ulteriormente ridotto ex art. 56 cod. pen. la pena inflitta a NOME COGNOME ad anni uno di reclusione ed euro 160,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Il Tribunale di Bologna aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis , primo e terzo comma in relazione all’art. 625 n. 2 cod. pen. per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di numerosissimi oggetti d’oro e d’argento (specificamente indicai nel capo di imputazione), che sottraeva ai proprietari NOME COGNOME e NOME COGNOME previa introduzione nella loro abitazione, posta al secondo piano dello stabile condominiale di INDIRIZZO NOME COGNOME 5 a Bologna, mediante effrazione della porta finestra del terrazzo, evento non verificatosi per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine . Il tribunale aveva concesso le circostanze attenuanti generiche atteso il comportamento processuale collaborativo e resipiscente dell’imputato nonché , e soprattutto, il fattivo adoperarsi per il risarcimento del danno cagionato alle persone offese.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen.
4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico in quanto privo di specificità.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è affetto da genericità per aspecificità il motivo che non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del
tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire “replicate” in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 -01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01).
Nel caso in esame, il motivo è aspecifico perché non si confronta con la sentenza della Corte di appello che, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen. in quanto lo sforzo risarcitorio nel corso del processo non era di entità tale da consentire la concessione della attenuante, pur valorizzandolo ai fini di una maggiore riduzione della pena ex art. 56 cod. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME