Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un processo non sempre si conclude con l’ultimo grado di appello. Spesso si tenta la via del ricorso in Cassazione, ma quali sono i requisiti per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile? Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso che non presenta motivi validi, ma si limita a riproporre questioni già decise. Analizziamo insieme il caso per comprendere le logiche che governano il giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, condannato nei gradi di merito, ha tentato di ribaltare la decisione sollevando tre principali motivi di doglianza:
1. La presunta errata configurazione del reato contestatogli.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Un errato giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti.
Questi argomenti, tuttavia, erano già stati ampiamente discussi e respinti dalla Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La ragione fondamentale risiede nel fatto che i motivi presentati non costituivano una critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata, ma si limitavano a essere “meramente riproduttivi” di censure già vagliate e disattese nel grado precedente.
In sostanza, il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello, ma ha semplicemente riproposto la propria linea difensiva, sperando in un riesame del merito dei fatti, cosa preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre sottolineato come il ricorrente persistesse in un errore giuridico, già stigmatizzato in appello, relativo agli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 337 c.p., dimostrando di non aver recepito le corrette argomentazioni giuridiche della corte territoriale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono rivalutare le prove o i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza individuare vizi specifici di legittimità nella decisione della Corte d’Appello, è privo dei requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha ritenuto che tale condotta processuale configuri una “colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, citando un precedente della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000). Questo significa che il ricorso non era solo infondato, ma proposto in maniera negligente, senza una reale possibilità di accoglimento.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono severe e fungono da monito. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. La Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria sottolinea che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Proporre ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori non solo non porta al risultato sperato, ma comporta un onere economico significativo per il proponente, a tutela dell’efficienza del sistema giudiziario e per disincentivare impugnazioni avventate.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche critiche di legittimità (cioè errori di diritto) contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che il ricorrente ha agito ‘in colpa’ nel proporre il ricorso?
Significa che la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia usato la dovuta diligenza nel valutare le possibilità di successo del proprio ricorso, presentandolo pur essendo manifestamente infondato. Questa colpa giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria a suo carico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3511 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3511 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla configurabilità del reato, al diniego della causa di non puni di cui all’art. 131-bis cod. pen. e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale veda pagina 4 in cui, peraltro, ha stigmatizzato l’errore giuridico, in cui persiste il ricorrent il primo motivo di ricorso, deducendo la carenza degli elementi della pubblicità del luogo e dell presenza di terzi, estranei alla fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen a lui ascritta);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.