Ricorso Inammissibile: Le Regole della Cassazione per Evitare un Rigetto
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È fondamentale presentare argomenti validi e nuovi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile, basato sulla semplice ripetizione di motivi già discussi, è destinato al fallimento, comportando anche conseguenze economiche per i ricorrenti.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Monza, che aveva dichiarato due imputati responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, commesso in concorso tra loro e in modo continuato. Successivamente, la Corte d’Appello di Milano aveva parzialmente modificato la decisione, rideterminando la pena inflitta.
Non soddisfatti della sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il primo ricorrente lamentava un errore di diritto nella quantificazione della pena. Il secondo, invece, contestava un vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla conferma della recidiva qualificata.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i ricorsi, giungendo alla medesima conclusione per entrambi: l’inammissibilità. La ragione di questa decisione risiede in un principio cardine del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile è tale quando i motivi proposti non sono altro che una riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomenti corretti e logici dal giudice del merito, in questo caso la Corte d’Appello.
I giudici di Cassazione hanno infatti evidenziato come le doglianze di entrambi gli imputati fossero ‘meramente riproduttive’ di profili già adeguatamente vagliati e disattesi nella sentenza impugnata. La Corte ha specificato che gli argomenti erano puramente contestativi e privi di quella concretezza necessaria per mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della decisione di secondo grado. In sostanza, i ricorrenti si sono limitati a ripetere le stesse argomentazioni, senza individuare specifici vizi nella sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito dei fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le stesse questioni già decise, senza evidenziare un vizio specifico (come un errore di diritto o una manifesta illogicità), trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, che non è consentito dalla legge.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa declaratoria ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata imposta una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende, poiché i giudici hanno ritenuto che vi fosse un profilo di colpa nella proposizione di ricorsi palesemente privi di fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere specifico, tecnico e innovativo. Non può limitarsi a esprimere un generico dissenso con le conclusioni dei giudici di merito. È necessario individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici presenti nella motivazione della sentenza impugnata, argomentando in modo concreto e puntuale. In assenza di questi elementi, il rischio di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche, è estremamente elevato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre censure e argomenti che sono già stati adeguatamente valutati e respinti dal giudice del grado precedente, senza presentare critiche nuove, specifiche e concrete alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo non introduce nuovi elementi di critica giuridica o logica, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio e che sono state considerate e respinte dal giudice di merito con una motivazione corretta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Ciò accade quando la Corte ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa, ossia senza la dovuta diligenza nel valutare la sua fondatezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 02/05/2023 la Corte di appello di Milano rideterminava la pena inflitta agli attuali ricorrenti NOME e NOME con la sentenza in data 20/04/2021 del Tribunale di Monza, con la quale i predetti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 81 cpv, 11 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Rilevato che NOME COGNOME con un unico motivo di ricorso deduce errore di diritto in ordine alla determinazione della pena.
Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.12 e 13 della sentenza impugnata), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
Rilevato che NOME con un unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen.
Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.12 della sentenza impugnata), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
05 GLYPH 2.DLL4 Così deciso,