Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede requisiti di forma e sostanza ben precisi. Quando questi mancano, il risultato è un ricorso inammissibile, che non viene nemmeno esaminato nel merito. Una recente sentenza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione basata su ipotesi e critiche generiche sia destinata al fallimento. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare e qual è il ruolo esatto della Corte di Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver beneficiato di una somma di denaro proveniente da un assegno di origine delittuosa, versato sul suo conto corrente e successivamente prelevato.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: un’insufficiente motivazione da parte dei giudici di merito riguardo alla prova certa della sua responsabilità penale. In sostanza, la difesa lamentava che non fossero state verificate con precisione le modalità del versamento, ipotizzando che potesse essere stato qualcun altro.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e generico, e come tale lo ha giudicato ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato dalla difesa non configurava una critica legittima alla motivazione della sentenza, ma si limitava a esprimere un’opinione e un’ipotesi alternativa. L’imputato, invece di contestare specifiche contraddizioni o illogicità nel ragionamento dei giudici, chiedeva di fatto un terzo giudizio sui fatti, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
I Motivi di un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti. Deve, invece, “attaccare” la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando uno dei vizi tassativamente previsti dalla legge, come la manifesta illogicità. Formulare il ricorso in via ipotetica (“sarebbe stato più opportuno verificare…”) non è sufficiente per avviare una revisione di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto il ragionamento dei giudici di merito del tutto congruo e logico. La sequenza degli eventi – versamento di un assegno di provenienza illecita sul conto dell’imputato, seguito da prelievi per cassa o bancomat – conduceva in modo lineare alla conclusione che l’autore della condotta fosse il titolare del conto stesso.
Inoltre, la Corte ha smontato la tesi alternativa della difesa per due ragioni principali:
1. Il contenuto della querela: La denuncia iniziale indicava chiaramente l’imputato come la persona che aveva materialmente ricevuto il titolo di credito.
2. La logica dei prelievi automatici: Un prelievo da uno sportello automatico (bancomat) può essere eseguito esclusivamente da chi possiede la carta e conosce il relativo PIN, ovvero il titolare del conto o una persona da lui delegata.
Poiché l’imputato non ha fornito alcuna prova contraria, la conclusione dei giudici di merito è stata considerata immune da vizi logici. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti, ma di assicurare la corretta applicazione della legge (funzione di nomofilachia). Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove, senza evidenziare vizi logici o giuridici concreti nella sentenza precedente, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Per gli avvocati, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere redatto con estremo rigore tecnico, concentrandosi sulle specifiche critiche consentite dalla legge e abbandonando argomentazioni generiche o ipotetiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato o generico, oppure quando, invece di criticare la sentenza per vizi specifici previsti dalla legge (come l’illogicità della motivazione), si limita a proporre una versione alternativa dei fatti o un’opinione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso come un terzo grado di giudizio. Il suo ruolo è quello di “nomofilachia”, ovvero garantire che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente dai giudici di merito, senza entrare in una nuova valutazione delle prove.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nella presentazione del ricorso (ad esempio perché manifestamente infondato), può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18106 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Nocera ha condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia pe reato di truffa.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo con cui si chiede ‘annullamento della sentenza per violazione dell’articolo 606 lett.b) e c.p.p. in riferimento all’insufficiente motivazione rispetto alla prova certa della responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui all’articolo 640 c.p.’.
Con memoria inviata per EMAIL, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
L’unico motivo su cui si fonda il ricorso è manifestamente infondato e generico e come tal condanna il ricorso all’inammissibilità. Formulato in via ipotetica (“sarebbe stato più oppor verificare le modalità precise con le quali veniva effettuato tale versamento -dell’asseg n.d.r.- sul conto corrente…”), esprime un’opinione, un’ipotesi, ma non giunge a critica motivazione in relazione ad uno dei tre vizi che, soli, a mente dell’art. 606 lett. e)
consentono la formulazione di una critica di legittimità che ‘attacchi’ la motivazione s profilo della valutazione del fatto.
In altre parole, il motivo, come spesso avviene, propone una versione alternativa dei fatt pretende di ottenere da questa Corte un ennesimo (il terzo) giudizio sul fatto, ciò c precluso a questa Corte che deve attenersi alla nomofilachia.
Sennonché, il giudizio formulato in fatto dai giudici di merito è immune da contraddittoriet illogicità manifeste, poiché appare del tutto congruo ed adeguato trarre dalla sequenz versamento dell’assegno di origine delittuosa sul proprio conto – prelievo del versato, cassa o per bancomat – mancata restituzione, la conclusione che l’autore della condotta sia titolare del conto. Anche perché la tesi alternativa, che sia stato qualcun altro a effett versamento è smentita non solo dal contenuto della querela, che appunta sul COGNOME l’azione della consegna del titolo, ma anche dal fatto che il prelievo da casse automatic possa essere esclusivamente eseguito da chi, titolare del rapporto o da questi delegato, abbi la disponibilità del bancomat e sia a conoscenza del PIN di attivazione dello stesso.
Per le suddette ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità conse ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024
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