Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un’azione che richiede precisione e argomentazioni specifiche. Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte nel grado precedente, il rischio di una declaratoria di ricorso inammissibile è altissimo. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica e delle sue conseguenze.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati di ricettazione in concorso, ai sensi degli articoli 110, 81 e 648 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado.
Il nucleo del ricorso si basava sulla contestazione della correttezza della motivazione fornita dai giudici d’appello a fondamento del giudizio di responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale della decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. La Corte ha osservato che l’unico motivo di ricorso era una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già sollevate nel giudizio di appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse tesi, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica giuridica della sentenza impugnata.
Secondo la Cassazione, un ricorso di questo tipo è da considerarsi non specifico, ma solo apparente. Esso, infatti, non svolge la funzione tipica dell’impugnazione, che è quella di criticare in modo mirato il provvedimento contestato, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi di motivazione. Ripetere semplicemente le proprie ragioni non equivale a contestare le ragioni del giudice.
Le Conseguenze Pratiche della Declaratoria di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione comporta due effetti principali per il ricorrente:
1. Passaggio in giudicato della sentenza: La condanna diventa definitiva e non può più essere impugnata.
2. Sanzioni economiche: Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come deterrente contro ricorsi manifestamente infondati o dilatori.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza di appello, ma le ignora per riproporre le stesse difese, elude questa funzione. Manca di specificità perché non indica precisamente dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nel suo ragionamento. Per questo, un simile ricorso è considerato “apparente” e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso per Cassazione deve essere un atto di critica mirata e tecnicamente precisa, non una semplice riproposizione di argomenti già esaminati. La strategia di ripetere pedissequamente i motivi d’appello non solo è inefficace, ma risulta anche controproducente, comportando la condanna a sanzioni pecuniarie. È essenziale, quindi, che il ricorso articoli nuove e specifiche censure contro la struttura logico-giuridica della decisione che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere in modo identico i motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna diventa definitiva.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una “pedissequa reiterazione” di quelli d’appello?
Significa che il ricorrente ha semplicemente copiato e riproposto le stesse argomentazioni già utilizzate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le motivazioni con cui la Corte d’Appello le aveva respinte e senza sollevare nuovi profili di illegittimità della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28765 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BUDRIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMENOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli 110, 81, 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvon nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla corte di merito a pagina 3 della sentenza impugnata, dovendosi g stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Consigliere E tensore Il
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Il Presidente