Ricorso inammissibile: quando le censure non superano il vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Un esempio emblematico ci viene fornito dall’ordinanza in esame, che chiarisce i motivi per cui un ricorso inammissibile viene respinto, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. Analizziamo come la genericità e la mera riproduzione delle doglianze possano determinare l’esito negativo di un’impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, una norma che sanziona la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Lecce.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando il giudizio di responsabilità formulato a suo carico dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione.
La Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse idoneo a provocare un nuovo esame della vicenda. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali, che evidenziano i vizi del ricorso presentato.
In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito. In pratica, l’appellante si è limitato a ripetere le stesse obiezioni sollevate in appello, senza introdurre elementi nuovi o critiche specifiche alla logica giuridica della sentenza di secondo grado. Questo atteggiamento trasforma il ricorso in Cassazione in un tentativo, non consentito, di ottenere una terza valutazione sul fatto, mentre il compito della Suprema Corte è limitato al controllo della corretta applicazione della legge.
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico. Non si è confrontato specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento giuridico. Al contrario, un’impugnazione che si limita a lamentele vaghe o a una riaffermazione della propria tesi senza attaccare le fondamenta della decisione avversaria è destinata all’inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del diritto processuale penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Per avere successo, un’impugnazione deve essere mirata, specifica e critica nei confronti della sentenza che si intende demolire. La semplice riproposizione di argomenti già sconfitti o la formulazione di critiche generiche non solo non porta all’annullamento della condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La dichiarazione di ricorso inammissibile chiude definitivamente la vicenda processuale, rendendo la condanna definitiva e aggiungendo l’onere delle spese e della sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: era una semplice riproduzione di censure già valutate e respinte dai giudici di merito ed era generico, in quanto non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ secondo la Corte?
Significa che il ricorso non formula critiche specifiche e dettagliate contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando, ma si limita a contestazioni vaghe che non riescono a minare la logica giuridica della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1185 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1185 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22389/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censur già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, p generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.