Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, le conseguenze possono essere significative. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce in modo netto uno dei motivi più comuni di inammissibilità: la semplice riproposizione dei motivi già discussi e rigettati in appello. Analizziamo questa decisione per comprendere i principi che guidano i giudici di legittimità e le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La condanna in secondo grado riguardava il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, con il suo ricorso per cassazione, contestava tre punti fondamentali della decisione dei giudici d’appello:
1. La sua effettiva responsabilità penale per il delitto contestato.
2. La valutazione della recidiva.
3. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le stesse questioni già valutate e decise dalla Corte d’Appello, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma si sono fermati a un livello precedente, quello procedurale. Hanno osservato che i motivi presentati dall’imputato erano una mera riproduzione delle censure già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti del processo. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha specificato che un ricorso è da considerarsi ricorso inammissibile quando è fondato sugli stessi identici motivi proposti in appello e che sono stati motivatamente respinti in secondo grado. Questo vale sia quando si contesta la valutazione dei fatti (insindacabile in Cassazione se logicamente motivata), sia quando le doglianze sono talmente generiche da denunciare solo apparentemente un errore di diritto o di logica. I giudici hanno richiamato un precedente specifico (Cass. pen., Sez. 3, n. 44882/2014), che consolida questo orientamento. In pratica, presentare alla Cassazione una copia del ricorso d’appello, senza argomentare specificamente sui vizi logici o giuridici della sentenza di secondo grado, equivale a chiedere ai giudici un nuovo esame del merito, compito che non spetta loro.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: il ricorso per cassazione deve essere un atto mirato e tecnico, volto a scovare vizi di legittimità nella decisione impugnata, non a riproporre le stesse argomentazioni fattuali. La decisione di dichiarare un ricorso inammissibile non è solo una questione procedurale, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per l’imputato, che si trova a dover sostenere non solo le spese del procedimento ma anche una sanzione pecuniaria. La strategia difensiva deve quindi essere attentamente ponderata, concentrandosi sulla ricerca di reali errori di diritto o di vizi manifesti nella motivazione, pena la certa e costosa inammissibilità del ricorso.
Quando un ricorso per cassazione è considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi motivi già presentati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi di legittimità o di logica nella sentenza impugnata.
Quali erano i punti contestati dal ricorrente nel caso di specie?
Il ricorrente contestava la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), il riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6950 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6950 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 14/03/1990
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i tre motivi di ricorso tesi a confutare la responsabilità in ordine al delitto all’art. 337 cod. pen., la ritenuta recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenua generiche sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla torte di appello (pagg. 2, 3 e 4); che, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando è fondato s stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia pe l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.