Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando un appello alla Suprema Corte di Cassazione è destinato a fallire ancora prima di essere esaminato nel merito? La recente ordinanza della Corte offre una chiara lezione sulla necessità di specificità e originalità nei motivi di impugnazione. Questo caso dimostra come la semplice riproposizione di argomenti già discussi in appello porti quasi inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di una persona, emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Trieste, per i reati di commercio di prodotti con marchi falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). La condanna si basava su plurimi elementi di prova che, secondo i giudici di merito, dimostravano la gestione autonoma e quotidiana di un’attività commerciale da parte dell’imputata.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dall’imputata non fossero ammissibili perché si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già avanzate e respinte nel giudizio d’appello. Invece di formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze, risultando così non specifico ma solo “apparente”.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono i limiti del giudizio di legittimità. Analizziamo i punti chiave della motivazione.
La Genericità e la Ripetitività dei Motivi
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorso è stata la sua natura ripetitiva. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni nella speranza di un esito diverso. Il ricorso per cassazione deve avere una funzione critica specifica: deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, non limitarsi a esprimere un generico dissenso. Ripetere le argomentazioni dell’appello equivale a non assolvere a questa funzione, rendendo il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
I Confini del Vizio di Motivazione
La difesa aveva lamentato un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale. La Corte ha colto l’occasione per ribadire cosa si intenda per vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità. Non si tratta di una valutazione sulla bontà della decisione del giudice di merito, ma di un controllo sulla logicità del percorso argomentativo. Il vizio deve emergere palesemente dal testo della sentenza, manifestandosi come un contrasto con le massime di esperienza (il senso comune) o con altre affermazioni contenute nello stesso provvedimento.
Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 47289/2003, c.d. “Petrella”), la Corte ha ricordato che il suo compito è circoscritto a riscontrare l’esistenza di un “logico apparato argomentativo”, senza poter verificare la rispondenza della motivazione alle prove acquisite nel processo. Nel caso di specie, la sentenza d’appello presentava una motivazione coerente e priva di vizi riconducibili alla nozione delineata dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica per chiunque si appresti a redigere un ricorso per cassazione in materia penale. La via verso la Suprema Corte è stretta e richiede un’estrema precisione tecnica. È fondamentale abbandonare le argomentazioni già respinte nei gradi di merito e concentrarsi sull’individuazione di vizi specifici – logici o giuridici – nella sentenza d’appello. In caso contrario, il risultato sarà una declaratoria di inammissibilità, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come la somma di tremila euro inflitta in questo caso a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché non presentava motivi nuovi o specifici, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già formulate e respinte nel giudizio di appello, risultando quindi generico e solo apparentemente critico verso la sentenza impugnata.
Cosa significa che il vizio di motivazione deve emergere dal testo della sentenza?
Significa che la Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo controllare che il ragionamento del giudice di merito sia logico e coerente. Un vizio è rilevante solo se la motivazione è palesemente contraddittoria o si scontra con principi di logica e di comune esperienza.
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41777 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, osservato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello a fronte di plurimi elementi dimostrativi della autonoma gestione quotidiana del negozio (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il suddetto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074),
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente