Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non entra nel merito se l’appello è generico
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario articolare critiche precise e pertinenti contro la decisione impugnata. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i requisiti di ammissibilità, sottolineando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di motivi generici e ripetitivi. Analizziamo il caso per comprendere questo importante principio processuale.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Imperia e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Genova. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente (marijuana). I fatti erano stati qualificati come di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, e la pena inflitta era stata di otto mesi di reclusione e 1.600,00 euro di multa.
Nonostante la qualificazione più favorevole del reato, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando un aspetto specifico della sentenza d’appello: la misura della pena.
Il Motivo del Ricorso: Pena Superiore al Minimo Edittale
L’unico motivo di ricorso verteva sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel non applicare la pena nel suo minimo edittale, ovvero la sanzione più bassa prevista dalla legge per quel reato. Si trattava, in sostanza, di una doglianza focalizzata sulla discrezionalità del giudice nella quantificazione della condanna.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede in una valutazione di merito sulla congruità della pena, ma in un vizio procedurale fondamentale dell’atto di impugnazione stesso.
Gli Ermellini hanno evidenziato come il motivo di ricorso fosse meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte con argomenti giuridicamente corretti dal giudice d’appello. In altre parole, la difesa si era limitata a ripetere le stesse obiezioni, senza confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo approccio rende l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di merito. Al contrario, esso deve consistere in una critica puntuale e specifica delle ragioni, sia di fatto che di diritto, esposte nella decisione che si contesta.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione logica, congrua e legalmente corretta per giustificare una pena superiore al minimo. I giudici di secondo grado avevano spiegato che, pur orientandosi verso i parametri minimi, non era possibile applicare il minimo assoluto a causa di due elementi specifici:
1. I profili fattuali della condotta: Le modalità concrete del reato commesso.
2. I precedenti penali del reo: La storia criminale dell’imputato.
Questi elementi, nell’esercizio della discrezionalità del giudice di merito, giustificavano pienamente la pena inflitta. Il ricorrente, non avendo contestato in modo specifico questo ragionamento, ha di fatto presentato un’impugnazione vuota, incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo l’impossibilità di vedere esaminata la propria doglianza, ma anche conseguenze economiche significative. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione riafferma che l’accesso alla giustizia di legittimità è subordinato al rispetto di regole precise, che impongono un confronto dialettico serio e argomentato con le decisioni dei giudici di merito, e non una semplice riproposizione di lamentele generiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se è generico, ovvero se si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte nei gradi precedenti senza confrontarsi criticamente e specificamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
È possibile per un giudice applicare una pena superiore al minimo previsto dalla legge?
Sì, il giudice può applicare una pena superiore al minimo edittale nell’ambito della sua discrezionalità. Tuttavia, deve fornire una motivazione adeguata che giustifichi tale scelta, basandosi su elementi concreti come le modalità della condotta e i precedenti penali dell’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in ambito penale?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41370 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio e di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana (inflorescenze e foglie), qualificati i fatti ai sensi dell’art.73, comma 5, dPR 309/90 e lo aveva condanNOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa.
L’imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzioNOMErio non fissato sul minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risulta scandito da necessaria critica analisi RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La pena è stata determinata sulla base di parametri edittali orientati al minimo e i giudici di merito, nell’ambito della loro discrezionalità, hanno altresì evidenziato le ragioni per le quali non potesse essere applicato il minimo edittale in ragioni dei profili fattuali della condotta e dei precedenti penali del reo.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024
Il Consigliere estens re D E I;(:) SII TATA