Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, specificità. Quando un appello si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti, il rischio di vederlo dichiarato ricorso inammissibile è quasi una certezza. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata conduca inevitabilmente al rigetto, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso: un Contributo Attivo nel Reato
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condotta di un soggetto che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, aveva avuto un ruolo attivo nel recupero di somme di denaro provenienti da un furto. Nello specifico, l’imputato aveva materialmente “riscattato” il denaro dagli autori del reato, agendo però non per spirito di giustizia, ma con l’obiettivo di trarne un guadagno personale. Questo comportamento è stato ritenuto un “contributo eziologico” alla riscossione delle somme da parte del legittimo titolare, inserendosi però in un’ottica di profitto illecito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproposizione dei motivi già discussi e rigettati nel grado precedente.
Le Motivazioni: la Non Specificità come Causa del Rigetto
Le motivazioni della Corte sono nette e precise. I giudici hanno stabilito che l’unico motivo di ricorso era “indeducibile” perché basato su argomenti che non facevano altro che reiterare pedissequamente quanto già dedotto in appello. La Corte di merito, infatti, aveva già puntualmente smontato la tesi difensiva, spiegando in modo chiaro le ragioni della responsabilità dell’imputato.
Il ricorso, secondo la Cassazione, era solo “apparente” e non assolveva alla sua funzione tipica, che è quella di muovere una critica argomentata e specifica contro le statuizioni della sentenza impugnata. Mancando questo elemento essenziale, l’impugnazione è stata giudicata priva dei requisiti minimi per poter essere esaminata nel merito. La Corte ha ribadito che i giudici dei gradi precedenti avevano correttamente individuato il contributo causale dell’imputato, il quale aveva agito nell’ottica di “guadagnare anche qualcosa per sé”, consolidando così la sua responsabilità penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di fondamentale importanza pratica. Chi intende impugnare una sentenza di condanna dinanzi alla Corte di Cassazione deve formulare motivi nuovi e specifici, che si confrontino direttamente con la logica e le argomentazioni della decisione criticata. Non è sufficiente riproporre le stesse difese sperando in un esito diverso. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto dell’impugnazione, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso, in cui il ricorrente è stato condannato a versare tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la via della Cassazione è stretta e richiede un’argomentazione giuridica rigorosa e pertinente.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti nel giudizio di appello, risultando così non specifico e solo apparentemente critico verso la sentenza impugnata.
Quale ruolo ha avuto il ricorrente nella vicenda secondo i giudici?
Secondo i giudici, il ricorrente ha fornito un contributo eziologico (cioè una causa diretta) alla riscossione delle somme rubate, agendo però con lo scopo di ottenere un guadagno personale dall’operazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40919 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, i giudici del merito hanno puntualmente indicato le ragioni a mente delle quali non può essere accolta la tesi difensiva, difatti, il ricorrente ha materialmente riscattato le somme oggetto di richiesta dagli autori del furto, avendo quindi offerto un contributo eziologico alla riscossione delle somme da parte del titolare della pretesa legittima agendo nell’ottica di guadagnare anche qualcosa per sé (Sez. 2, n.6824 del 18/01/2017, Rv. 269117; conforme Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consi GLYPH stensore
Il Presidente