Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice occasione per ridiscutere l’intera vicenda. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene rigettato, sottolineando i rigorosi paletti che ne regolano l’accesso. Analizziamo il caso di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e le ragioni che hanno portato alla sua definitiva conferma.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e deturpamento di cose altrui, previsti rispettivamente dagli articoli 337 e 639 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando in particolare il giudizio di responsabilità relativo al reato di resistenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza emessa a novembre 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla controversia. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso proposto dall’imputato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale, evidenziando tre vizi fondamentali nei motivi presentati dalla difesa. Questi errori sono comuni e rappresentano un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte.
Motivi Meramente Riproduttivi
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘meramente riproduttivo’. Ciò significa che la difesa si è limitata a ripresentare le stesse argomentazioni e censure già sollevate e adeguatamente esaminate dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione non è una terza istanza dove ripetere all’infinito le proprie ragioni, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge.
La Richiesta di una Nuova Valutazione dei Fatti
Il secondo punto cruciale riguarda la natura del giudizio di Cassazione. Il ricorrente, di fatto, chiedeva ai giudici supremi una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita dalla Corte d’Appello. Questo è un compito precluso alla Cassazione, che è ‘giudice di legittimità’ e non ‘di merito’. Il suo ruolo non è stabilire ‘come sono andate le cose’, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Genericità delle Censure e Mancato Confronto con la Sentenza
Infine, i motivi sono stati ritenuti ‘generici’. Non basta affermare di non essere d’accordo con una sentenza; è necessario articolare critiche specifiche, puntuali e pertinenti che si confrontino direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, le argomentazioni della difesa non entravano nel dettaglio del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, risultando così inefficaci.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che deve rispettare requisiti di specificità e pertinenza. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione evidenzia l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, capace di formulare motivi di ricorso che non si limitino a riproporre vecchie tesi o a chiedere un’impossibile rivalutazione del merito, ma che si concentrino sui soli vizi di legittimità ammessi dalla legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono meramente riproduttivi di censure già valutate, se sollecitano una diversa valutazione delle prove o dei fatti (compito non spettante alla Cassazione), oppure se sono generici e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda, ovvero non può procedere a una nuova e diversa valutazione delle prove o a una ricostruzione dei fatti differente da quella stabilita dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39463 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 19113/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 – 639 Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di res pubblico ufficiale;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione d prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché generici ri alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.