Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando con precisione i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Attraverso l’analisi di un caso di evasione dai domiciliari, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: non è sua competenza rivalutare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso: Evasione e Opposizione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per essere evaso dal luogo di detenzione domiciliare. Durante l’intervento delle forze dell’ordine per ricondurlo presso il domicilio, l’imputato aveva tenuto condotte violente finalizzate a ostacolare l’attività degli agenti. Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Le Doglianze dell’Imputato e il ricorso inammissibile
Nel suo ricorso, l’imputato ha sollevato diverse critiche che, tuttavia, si concentravano sulla valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte di Appello. Le doglianze riguardavano:
- L’interpretazione dei fatti e delle prove.
- La genericità delle motivazioni addotte per giustificare l’allontanamento.
- Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.).
- La valutazione sulla recidiva.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione che esula dalle sue competenze istituzionali.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare. I giudici hanno sottolineato che le deduzioni del ricorrente investivano profili del giudizio rimessi alla competenza esclusiva della Corte di Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e basata su “condivisibili massime di esperienza”.
La Corte ha specificato che le argomentazioni del ricorrente, incluse quelle relative al diniego della causa di non punibilità e al giudizio sulla recidiva, non inficiavano la coerenza logica della sentenza impugnata. La richiesta di “nuovi apprezzamenti di merito” non può trovare accoglimento in sede di legittimità, il cui compito è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme di diritto.
Conclusioni: Le Conseguenze della Decisione
L’ordinanza rafforza il principio della netta separazione tra i gradi di giudizio. Il giudizio di merito, svolto in primo grado e in appello, ha il compito di ricostruire i fatti. Il giudizio di legittimità, di competenza della Cassazione, ha invece la funzione di nomofilachia, ossia di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte di Appello è così divenuta definitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sollevate riguardavano la valutazione delle prove e l’apprezzamento dei fatti, attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo ruolo è quello di “giudice di legittimità”, ovvero deve verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge, senza entrare in una nuova valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39317 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39317 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle condotte violente rivolte ad ostacolare l’attività degli agenti operanti intervenuti per riportarlo presso il luogo di detenzione domiciliare a seguito della sua evasione;
ritenuto che le doglianze riferite alle ragioni del suo allontanamento sono del tutto generiche, come anche quelle sul diniego della causa di non punibilità prevista dall’art.131 bis c.p. per la gravità del fatto dovuto anche alla durata dell’evasione, perché non inficiano la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, e analoghe considerazioni valgono per il giudizio sulla recidiva, supportato da adeguata motivazione, non essendo consentita in sede di legittimità la sollecitazione di nuovi apprezzamenti di merito;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025
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Il Presidente