Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g. NUMERO_DOCUMENTO–NUMERO_DOCUMENTO – Rel. COGNOME – Ud. 25.09.2024 –
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o se distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
Considerato che i tre motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia la violazio legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, sono indeducib per due ragioni.
Perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli g dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, R 243838) (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01);
Perché tesi a proporre un’esegesi alternativa delle fonti di prova, pur a fronte un costrutto motivazionale non manifestamente illogico che ha messo insieme i dati indiziari, vagliando e disattendendo motivatamente la tesi a discarico; a questo proposito il Collegio accede all’esegesi – fatta propria anche dalle Sezioni Unite – secondo cui, ne giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatt non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilet degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittim mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dell risultanze processuali; l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della dec ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esiste di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merit avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizion processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella le degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiv sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME,
Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali pur a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisa del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di meri (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME e NOME, Rv. 238215).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024.