Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa i Motivi Ripetitivi
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo baluardo della giustizia, è soggetto a regole precise che non possono essere ignorate. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in Appello è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Questo principio, applicato in un caso di bancarotta fraudolenta, sottolinea l’importanza della specificità e della novità dei motivi di impugnazione nel giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna alla Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per bancarotta fraudolenta, sia distrattiva che documentale, emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenuto responsabile dei reati previsti dalla legge fallimentare, ha deciso di tentare l’ultima via legale possibile, presentando ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso vertevano sulla presunta inosservanza della legge penale sostanziale in relazione alla sua responsabilità per entrambi i capi d’accusa.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha rilevato una criticità insuperabile. I due motivi presentati dall’imputato non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già avanzate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse lamentele, sperando in un esito diverso.
Secondo la Suprema Corte, un ricorso così formulato è privo della necessaria specificità. I motivi non devono essere solo enunciati, ma devono rappresentare una critica argomentata e mirata contro le ragioni della decisione impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già vagliati e disattesi rende il ricorso ‘soltanto apparente’, in quanto non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di evidenziare vizi di legittimità specifici della sentenza contestata.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non riesamina i fatti, ma valuta se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Per questo, i motivi di ricorso devono attaccare la logica giuridica della sentenza di appello, non semplicemente riaffermare una diversa ricostruzione dei fatti. L’ordinanza in esame ha stabilito che i motivi presentati erano ‘non specifici ma soltanto apparenti’, poiché omettevano di assolvere ‘la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. Di conseguenza, mancando un vero e proprio confronto critico con la decisione della Corte d’Appello, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. La Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi su vizi di legittimità concreti e argomentazioni giuridiche nuove o comunque specificamente indirizzate a demolire la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di doglianze già respinte è una strategia destinata al fallimento e comporta ulteriori sanzioni economiche.
Quando un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già presentati e respinti nel giudizio d’appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali erano le accuse nel caso di specie?
L’imputato era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, ai sensi degli artt. 216 e 219 del R.D. 267/1942.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37628 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte D’Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna del G.U.P. del Tribunale di Busto Arstizio per i reati di cui agli artt. 216,219 R.D. 267/1942.
Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penale sostanziale con riferimento alla riconosciuta responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, e il secondo motivo con cui si contesta l’inosservanza della legge penale sostanziale in riferimento alla responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024
Il Presidente
Il consigtiere estensore