Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Fuga e Resistenza
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Un esempio emblematico è il concetto di ricorso inammissibile, che emerge con chiarezza da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. In questo caso, i giudici hanno respinto l’appello di un imputato condannato per essersi sottratto a un controllo, non perché le sue ragioni fossero infondate, ma perché il ricorso era formulato in modo generico e non specifico. Analizziamo la vicenda per comprendere meglio le dinamiche processuali.
I Fatti del Caso: Fuga e Danneggiamento
La vicenda ha origine da un controllo di polizia durante il quale un automobilista, anziché fermarsi all’alt, decideva di darsi alla fuga. Ne scaturiva un inseguimento durante il quale il conducente teneva una condotta di guida imprudente e pericolosa, mettendo a rischio l’incolumità degli agenti e dei passanti. Durante la fuga, veniva inoltre danneggiata una delle autovetture di servizio.
La difesa dell’imputato aveva tentato di minimizzare i fatti, sostenendo che si fosse trattato di una mera resistenza passiva, di un errore di fatto e che non vi fossero stati danni rilevanti. Tuttavia, sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto provata la responsabilità penale, ricostruendo dettagliatamente la dinamica dei fatti e la volontarietà della condotta.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il caso ha avuto un esito netto. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali.
In primo luogo, il motivo di ricorso relativo all’accertamento dei fatti è stato giudicato affetto da ‘genericità’. La difesa, infatti, non aveva individuato specifiche illogicità o vizi giuridici nella motivazione della Corte d’Appello, ma si era limitata a riproporre una versione alternativa dei fatti. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova valutazione delle prove, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della decisione impugnata.
In secondo luogo, anche il motivo relativo alla pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile. Anche in questo caso, il ricorrente non aveva mosso una critica argomentata alla motivazione del giudice, che aveva giustificato la sanzione sottolineando il grave rischio creato dall’imputato per la sicurezza pubblica.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che non si può chiedere ai giudici supremi di riesaminare i fatti come se fossero un terzo grado di giudizio. Il ricorso deve, invece, attaccare la sentenza precedente su punti specifici, evidenziando errori nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti nel ragionamento del giudice.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘congrua’ e dettagliata, spiegando perché la condotta dell’imputato integrasse i reati contestati e perché la pena fosse adeguata. Il ricorso, non riuscendo a scalfire la coerenza di tale impianto motivazionale, è stato inevitabilmente respinto come inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. Innanzitutto, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e tecnicamente fondati, poiché la genericità delle censure conduce non solo al rigetto, ma anche a un ulteriore aggravio economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano troppo generici. Il ricorrente non ha individuato specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre la propria versione dei fatti, chiedendo di fatto una nuova valutazione del merito che non compete alla Corte di Cassazione.
Quali argomenti della difesa sono stati respinti dalla Corte?
La Corte ha ritenuto infondate le tesi difensive della mera resistenza passiva, dell’errore di fatto e dell’assenza di danni rilevanti. La motivazione della Corte d’Appello, confermata dalla Cassazione, ha evidenziato come la condotta di guida durante la fuga fosse stata imprudente e avesse creato un grave rischio per l’incolumità degli agenti e dei passanti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8535 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GALATINA il 09/02/1981
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza dei reati, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall’imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte degli agenti che si erano chiaramente qualificati mostrando la paletta di ordinanza ed attivando i dispositivi acustici e lampeggianti, oltre al danneggiamento arrecato ad una delle due autovetture di servizio, così da escludere con adeguate argomentazioni gli assunti difensivi della mera resistenza passiva, dell’errore di fatto e dell’assenza di danni rilevanti;
ritenuto che anche il motivo di ricorso sulla pena è inammissibile perché investe il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza specificare gli aspetti di illogicità della motivazione censurata, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate (in merito al grave rischio creato per l’incolumità degli agenti operanti e dei passanti);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025
Il Cj igliere estensore