Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione viene definita ‘generica’ e, di conseguenza, porta a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo concetto è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le corrette modalità di redazione di un ricorso. La vicenda processuale riguarda un imputato condannato in appello per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, il quale ha tentato di contestare la decisione davanti alla Suprema Corte.
I Fatti alla Base del Processo
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Brescia, per i reati di cui agli articoli 624-bis (furto in abitazione o con strappo) e 493-ter (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento) del codice penale. Le accuse erano inoltre aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 5 c.p., che punisce più severamente chi agisce approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Insoddisfatto della sentenza di condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo essenzialmente su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
La difesa ha lamentato principalmente due vizi della sentenza impugnata:
1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: si contestava l’affermazione della responsabilità penale, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse illogica e carente.
2. Violazione dell’art. 192 del codice penale: si criticava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a carico dell’imputato.
È cruciale sottolineare che la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’. Il suo compito non è rivalutare i fatti o decidere se le prove fossero più o meno convincenti, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
La Decisione della Corte: Analisi sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su una distinzione netta tra questioni di diritto (di competenza della Cassazione) e questioni di fatto (di competenza esclusiva dei giudici di merito, ovvero Tribunale e Corte d’Appello).
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che le argomentazioni della difesa non evidenziavano reali errori di diritto, ma si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio operate dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno invece ritenuto che la sentenza impugnata fosse supportata da un apparato argomentativo congruo, adeguato e privo di vizi logici.
Relativamente al secondo motivo, le doglianze sono state giudicate ‘del tutto generiche’ e ‘prive di reale confronto’ con le argomentazioni della decisione impugnata. In altre parole, la difesa non ha spiegato specificamente perché la valutazione delle prove fosse errata secondo la legge, ma ha semplicemente proposto una lettura alternativa, cosa non permessa in sede di legittimità.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato respinto?
Le motivazioni della Cassazione sono lapidarie e istruttive. La sentenza della Corte d’Appello è stata considerata esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza e fondata su ‘condivisibili massime di esperienza’. Il ragionamento dei giudici di secondo grado era non solo solido, ma anche convergente con quello del Tribunale di primo grado.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si è rivelato inefficace perché non ha saputo attaccare la logica giuridica della decisione, ma ha tentato di rimettere in discussione il merito della vicenda. Questo approccio è destinato al fallimento in Cassazione e porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La genericità delle critiche, senza un confronto puntuale con le ragioni della sentenza, ha sigillato il destino del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e specifico, focalizzato su precise violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione. Non può essere utilizzato come un’ulteriore occasione per contestare la ricostruzione dei fatti. La conseguenza di un ricorso generico o ‘fattuale’ non è solo il rigetto, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La decisione serve quindi da monito: un’impugnazione in sede di legittimità richiede argomentazioni giuridiche rigorose, non mere contestazioni sul merito della causa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di legittimità, ma è esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Quali erano le accuse a carico del ricorrente?
Il ricorrente era stato condannato per i reati di furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis c.p.) e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento (art. 493-ter c.p.), con l’applicazione di circostanze aggravanti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt, 624-bis e 493-ter co aggravati ai sensi dell’art. 61. n. 5 cod. pen.
Rilevato che la difesa lamenta:
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione all’affermazio e di pe responsabilità dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti;
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alL’art. 192 cod. pen.
Letta la memoria difensiva depositata in atti, nella quale la dif riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparat argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppat concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’a Iprezzannen del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla escl competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di infe espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le doglianze espresse ne ricorso si appalesano del tutto generiche, prive di reale confronto co articolate argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/6/2024