Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si arriva in Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discute più se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma solo se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando cerca, in sostanza, di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Processo: Condanna per Furto e Lesioni
Il caso nasce da una condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Venezia, nei confronti di un imputato per i reati di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) e lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.). L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Una Contestazione sulla Valutazione delle Prove
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali, entrambi riconducibili a un presunto ‘vizio di motivazione’:
1. Inattendibilità delle persone offese: Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel giudicare credibili le testimonianze delle vittime del reato.
2. Insussistenza del furto in abitazione: Si contestava la ricostruzione dei fatti, sostenendo che non sussistessero gli elementi costitutivi del reato di furto in abitazione.
In entrambi i casi, l’imputato non ha lamentato un errore di diritto o un’errata applicazione delle norme, bensì ha criticato il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a sua disposizione.
La Decisione della Cassazione: Il Ruolo del Giudice di Legittimità e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove (come le testimonianze o i referti medici), ma solo di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
I giudici hanno osservato che i motivi proposti dal ricorrente non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, tentando di ottenere una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la motivazione della Corte d’Appello era sia congrua che logica. I giudici di secondo grado avevano chiaramente indicato gli elementi su cui si fondava la credibilità delle persone offese, evidenziando la concordanza delle loro dichiarazioni e il riscontro oggettivo fornito dai certificati medici del pronto soccorso.
Il ricorrente, nel criticare tale valutazione, non ha denunciato un ‘travisamento della prova’ – ovvero l’unico vizio che avrebbe potuto legittimare un intervento della Cassazione, dimostrando che il giudice aveva letto una prova per un’altra o ne aveva inventata una inesistente. Al contrario, ha semplicemente proposto una ‘ricostruzione alternativa’ dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato palesemente infondato e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, data l’evidente infondatezza del ricorso e la ‘colpa’ nel proporre un’impugnazione con tali caratteristiche, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su precisi vizi di legge e non può trasformarsi in un pretesto per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (errori di diritto o motivazione illogica), si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove già valutate dai giudici di merito.
Cosa significa che la Cassazione non è un giudice di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove (come testimonianze o perizie) per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo unico compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di colpa dovuta all’evidente infondatezza dei motivi, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31317 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624-bis, comma 2, cod. pen. (capo della rubrica) e 582, 585 cod. pen. (capo B);
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si assume il vizio di motivazio segnatamente in ordine all’attendibilità delle persone offese – non si confronta compiutamente con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 01) – la quale ha disatteso il gravame per il tramite di un’argomentazione congrua e logica, indicand gli elementi in ragione dei quali ha attribuito attendibilità alle persone offese, osservando com loro deposizioni, rese a distanza di tempo dai fatti, contengano una ricostruzione concordante sul nucleo essenziale della vicenda, che ha trovato riscontro anche nei certificati medici di pron soccorso – ma ha finito col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni già disattese dalla Corte di merito senza neppure addotto il travisamento della prov (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale si denuncia il vizio di motivazio in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per furto in abitazione, poiché difettereb gli elementi costitutivi del reato -, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, pariment prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (segnatamente delle dichiarazioni delle persone offese), una ricostruzione alternativa qui non consentita;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.