Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge gli Appelli Ripetitivi
Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giurisdizione e ha una funzione ben precisa: assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non è una terza istanza di merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perfettamente i confini di questo giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice ripetizione di quanto già discusso e rigettato in appello. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna della Corte d’Appello per un reato previsto dall’art. 640 bis del codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). L’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre distinti motivi:
1. Contestava la motivazione della Corte d’Appello sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
2. Metteva in discussione la correttezza della valutazione sull’elemento soggettivo (il dolo).
3. Lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per l’intero ricorso. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
I primi due motivi, relativi agli elementi costitutivi del reato, sono stati liquidati rapidamente. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’appellante si era limitato a riproporre le stesse difese, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve attaccare la logica giuridica della decisione impugnata, non limitarsi a riaffermare il proprio dissenso sui fatti.
La Valutazione sul Beneficio della Sospensione Condizionale
Anche il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e ineccepibile per negare il beneficio. La decisione non si basava sulla sola gravità del reato, ma su un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato. I giudici di merito avevano infatti esaminato “l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato” e altri “aspetti soggettivi della personalità”, concludendo che non vi fossero le condizioni per una prognosi favorevole di non reiterazione dei reati. Questa valutazione, essendo tipicamente di merito e priva di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a ripetere le doglianze già esaminate in appello, viene meno la sua funzione tipica, che è quella di sottoporre alla Corte una critica ragionata della sentenza impugnata. Per questo motivo, un appello di questo tipo viene considerato non specifico, ma solo apparente, e di conseguenza dichiarato ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È fondamentale che il ricorso sia strutturato non come una generica lamentela, ma come una precisa contestazione dei vizi di legittimità della sentenza di secondo grado. Bisogna individuare e argomentare in modo specifico gli errori di diritto o i vizi logici manifesti della motivazione. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione ribadisce, inoltre, l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la concessione di benefici come la sospensione condizionale, purché la sua scelta sia supportata da una motivazione coerente e non palesemente illogica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se, tra le altre ragioni, si limita a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio (appello), senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il motivo non introduce nuovi argomenti di diritto ma si limita a riproporre in modo identico o quasi le stesse argomentazioni già esaminate e disattese dalla corte d’appello, risultando così non specifico ma solo apparente.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena?
La Corte di Cassazione può farlo solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la decisione di negare il beneficio fosse ben argomentata, basata su una prognosi sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30783 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANTA SOFIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso Proposto nell’interesse – di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 640 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4-6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 640 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto reiterativo di un motivo già dedotto in appello e disatteso dalla Corte di merito alle pagine 4-6 della sentenza impugnata;
considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.