Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e novità nelle argomentazioni. Quando un’impugnazione si limita a ripetere censure già esaminate nei gradi precedenti, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente sollevava diverse questioni, tra cui la valutazione della sua responsabilità, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per acquisire nuove prove, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.) e, infine, la determinazione della pena inflitta.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare questi aspetti, chiedendo di fatto alla Corte di Cassazione una rivalutazione complessiva del merito della vicenda. Tuttavia, come vedremo, la Suprema Corte ha un ruolo ben definito che non coincide con quello di un terzo grado di giudizio sul fatto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Corte ha specificato le ragioni dell’inammissibilità punto per punto. I primi tre motivi di ricorso, relativi alla responsabilità, alla rinnovazione istruttoria e all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., sono stati giudicati come ‘meramente riproduttivi’. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse identiche obiezioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre elementi di critica specifici contro la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Il quarto motivo, riguardante la pena, è stato anch’esso respinto perché la decisione della Corte territoriale era supportata da una motivazione considerata sufficiente e non illogica.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un giudice del fatto, ma del diritto. Il suo compito non è rivalutare le prove o le circostanze del caso, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
Nel caso di specie, i motivi del ricorso erano generici e non individuavano vizi specifici nella sentenza d’appello. La difesa si era limitata a ripresentare le proprie tesi, già adeguatamente esaminate e disattese. Tale approccio trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, come precisato richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, deriva dal fatto che l’inammissibilità è stata causata da una colpa del ricorrente, che ha proposto un’impugnazione senza le necessarie condizioni di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente davanti alla Suprema Corte. È necessario individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni. Per i professionisti legali, ciò sottolinea l’importanza di un’analisi critica e approfondita della sentenza d’appello prima di intraprendere la via del ricorso di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato dichiarato tale perché i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché si ritiene che l’impugnazione sia stata proposta per colpa del ricorrente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e fornito una motivazione logica e non contraddittoria. Riproporre questioni di fatto è un motivo di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo, secondo e t motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura relativi al giudizio di responsabilità mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e al diniego della causa di non punibilit cui all’art. 131-bis cod. pen, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza); b) il quarto censura la determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 5);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.