Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, non basta essere in disaccordo con la decisione; è fondamentale sapere come presentare le proprie ragioni. Un ricorso inammissibile è l’esito che attende chi non rispetta i requisiti di specificità richiesti dalla legge. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico, spiegando perché un appello basato su motivi generici e ripetitivi viene respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo da parte della Corte d’Appello per il reato di rapina. L’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre principali argomentazioni:
1. La prova del riconoscimento: contestava le modalità di riconoscimento fotografico e l’utilizzabilità delle impronte digitali trovate su un casco abbandonato durante la fuga.
2. La qualificazione giuridica: sosteneva che il reato di sequestro di persona dovesse considerarsi assorbito in quello di rapina.
3. Le circostanze attenuanti: lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale.
A prima vista, potrebbero sembrare argomenti solidi. Tuttavia, la Suprema Corte li ha giudicati in un modo completamente diverso.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel vivo delle questioni sollevate dall’imputato. Non hanno valutato se il riconoscimento fosse valido o se le attenuanti andassero concesse. Si sono fermati prima, a un controllo preliminare che l’appello non ha superato. Oltre a confermare la condanna, la Corte ha obbligato il ricorrente a pagare le spese del procedimento e una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Corte è il cuore della decisione e offre importanti lezioni per chiunque affronti un processo penale. Il rigetto si basa su un principio fondamentale della procedura: la specificità dei motivi di ricorso.
Mancanza di Specificità e Correlazione
La legge, in particolare l’articolo 591 del codice di procedura penale, stabilisce che un ricorso è inammissibile se i motivi non sono specifici. Nel caso analizzato, la Corte ha rilevato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Mancava una critica mirata e puntuale alle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In altre parole, il ricorso non spiegava perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento, ma si limitava a ripetere una tesi già bocciata. Questa mancanza di correlazione tra l’appello e la sentenza rende il ricorso inammissibile.
L’analisi dei singoli motivi
La Corte ha smontato ogni punto del ricorso:
1. Sulle prove: I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già risposto in modo ‘adeguato e corretto’ a tutte le obiezioni sulle impronte e sul riconoscimento. Riproporle identiche in Cassazione era inutile.
2. Sull’assorbimento del reato: Il secondo motivo è stato definito ‘meramente reiterativo’, ovvero una pura e semplice ripetizione di quanto già discusso.
3. Sulle attenuanti: Questo motivo è stato considerato non solo generico e ripetitivo, ma anche ‘manifestamente infondato’. L’imputato, infatti, stava chiedendo alla Cassazione una ‘rivalutazione del merito’, cioè un nuovo giudizio sui fatti per stabilire se meritasse o meno uno sconto di pena. Ma la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti; il suo compito è solo controllare la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale: un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere un semplice ‘copia e incolla’ degli atti precedenti. Deve essere un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare, evidenziandone con precisione gli errori di diritto. Presentare un ricorso inammissibile non solo è inefficace per ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e ripetitivi. L’imputato si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente il ragionamento della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un caso, come la valutazione di un’impronta digitale?
No. La Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di compiere una ‘rivalutazione del merito’. Non può riesaminare le prove o i fatti, ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come in questo caso, può essere condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che qui ammontava a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26037 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto tutti tre i motivi di ricorso sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
osservato, in particolare, che (i) il tema del riconoscimento fotografico e delle modalità di repertazione ed utilizzabilità delle impronte digitali rinvenute sul casco abbandonato dai rapinatori nella fuga (primo motivo), è adeguatamente e correttamente risolto alle pagine 4, 5 e 6 della sentenza; (ii) sull’assorbimento del sequestro nella rapina, la motivazione correttamente si esprime a pg.7, di tal che il secondo motivo è meramente reiterativo; (iii) sulla mancata applicazione dell’art.62 bis c.p., la Corte ha adeguatamente motivato a pg.8, sicché il terzo motivo, oltre che generico, è altresì manifestamente infondato, ripetitivo e, in definitiva non consentito perché pretende da questa Corte una non permessa rivalutazione del merito;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consi Here Est nsore
GLYPH
Il Pr iden