Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una strategia legale precisa e argomentazioni specifiche, che non possono limitarsi a una semplice ripetizione di quanto già discusso. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono una copia di quelli già rigettati in appello. Questa ordinanza offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di diffamazione, previsto dall’art. 595 del codice penale. L’imputato, ritenuto colpevole in primo grado, vedeva confermata la sua responsabilità anche dalla Corte d’Appello di Napoli. Non rassegnato alla duplice condanna, decideva di esperire l’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso per Cassazione. Nel suo atto, sollevava questioni relative a una presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza d’appello, oltre a lamentare la mancata assunzione di una prova che riteneva decisiva.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, l’imputato non solo ha visto la sua condanna diventare definitiva, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi chiari e consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Analizziamoli nel dettaglio.
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa dei motivi proposti. I giudici hanno rilevato che le censure mosse alla sentenza d’appello non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte nel secondo grado di giudizio. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse doglianze, ma deve contenere una critica argomentata e specifica proprio contro le ragioni esposte nella sentenza che si impugna. In questo caso, i motivi sono stati giudicati non specifici, ma solo apparenti, poiché non assolvevano alla funzione di criticare la decisione d’appello, limitandosi a ripeterla.
Il secondo, e altrettanto cruciale, motivo è che il ricorso era “interamente versato in fatto”. Questo è un errore comune ma fatale nel giudizio di Cassazione. La Suprema Corte, infatti, non è un terzo grado di merito; il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, attività proprie dei giudici di primo e secondo grado. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Chiedere alla Cassazione di riesaminare i fatti, come ha tentato di fare il ricorrente, significa travalicare i confini del suo potere giurisdizionale, portando inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario che deve essere utilizzato con rigore e perizia tecnica. Non è una terza chance per discutere i fatti, ma un’occasione per contestare vizi di legge. L’esito di questo caso serve da monito: un ricorso che si limita a ripetere argomenti già disattesi, senza attaccare specificamente la logica della sentenza impugnata e sconfinando in valutazioni di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono solo la definitività della condanna, ma anche un aggravio di spese e sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e letterale ripetizione di quelli già dedotti e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici e meramente apparenti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘interamente versato in fatto’?
Significa che il motivo non contesta una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare e fornire una diversa valutazione delle prove e dei fatti del caso, compito che esula dalle sue competenze di giudice di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24964 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRUSCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’ art. 595 cod. pen;
Ritenuto che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente eccepisce la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità nonché l’omessa assunzione di una prova decisiva:
è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
è interamente versato in fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il 7s£45sigliere estensore
Il Presidente