Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24888 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25 febbraio 2022 con cui – per quanto di interesse in questa sede – COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo dei loro difensori, due distinti atti di ricorso per cassazione.
COGNOME NOME ha dedotto due motivi di censura, con i quali ha rispettivamente eccepito: contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge in ordine all’omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui all’art. 163 cod. pen.
COGNOME NOME ha lamentato, con un unico motivo di ricorso,*violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., lamentando l’erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva entità della pena applicatagli.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò
solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Prideie