Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede rigore tecnico e precisione assoluta. Un errore formale può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di revisione della condanna. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un’analisi chiara dei motivi che conducono a tale esito, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi e il divieto di introdurre questioni nuove in sede di legittimità.
I Fatti del Procedimento
Due individui, condannati in primo e secondo grado per il reato di furto, decidevano di presentare un unico atto di ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, che aveva confermato la loro responsabilità penale. Tuttavia, il ricorso non ha superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha motivato questa sanzione aggiuntiva ravvisando una colpa dei ricorrenti nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni: Analisi di un ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale che ogni difensore deve padroneggiare. La loro violazione ha reso il ricorso inammissibile e ha chiuso definitivamente la vicenda processuale per gli imputati.
Mancanza di Specificità dei Motivi: Un Errore Formale Fatale
Il primo e principale motivo di inammissibilità risiede nella totale assenza di specificità del ricorso. La Corte ha osservato come l’atto si limitasse a enunciati assertivi e a un generico rinvio alle censure già mosse con l’atto di appello. Questo approccio, secondo gli Ermellini, non costituisce un’effettiva critica al provvedimento impugnato. Un ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione di argomenti precedenti; deve, invece, individuare con precisione chirurgica i vizi logici o le violazioni di legge contenuti nella sentenza di secondo grado, argomentando il perché quella specifica motivazione sia errata. Una critica generica equivale a una critica inesistente.
Il Divieto di Proporre Questioni Nuove in Cassazione
Il secondo profilo di criticità riguardava la posizione di uno dei due ricorrenti. Il suo ricorso sollevava, per la prima volta in Cassazione, una doglianza relativa alla sua responsabilità che non era mai stata oggetto dei motivi di appello. La Corte ha ribadito un principio consolidato: non sono ammissibili in sede di legittimità questioni che non siano state devolute alla cognizione del giudice di appello. Consentire il contrario significherebbe rischiare l’annullamento di una sentenza per un difetto di motivazione su un punto che, intenzionalmente, non è mai stato sottoposto al secondo grado di giudizio. Questo principio garantisce la coerenza e la gradualità dei processi di impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in commento è un monito severo sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione, specialmente del ricorso per cassazione. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che il difensore conduca un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, evitando formule generiche e la proposizione di questioni tardive. Le conseguenze di un ricorso mal formulato non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese e sanzioni per l’assistito, come dimostra la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile principalmente per due ragioni: quando è privo della necessaria specificità, limitandosi a critiche generiche o alla ripetizione di motivi precedenti, e quando introduce per la prima volta questioni che non erano state sollevate nel precedente grado di appello.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che il ricorso non può limitarsi a contestare la conclusione della sentenza, ma deve identificare con precisione gli errori logici o le violazioni di legge commessi dal giudice di appello, spiegando in modo argomentato perché la motivazione della sentenza impugnata è sbagliata. Un semplice rinvio a censure precedenti non è sufficiente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono tre: la sentenza di condanna diventa definitiva, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, viene anche condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA DI NOME nato a GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con unico atto, avverso la sent della Corte di appello di L’Aquila che ha confermato la condanna di entrambi per il delitto di furt ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato il vizio di motivazione in all’affermazione della responsabilità degli imputati – è patentemente privo della necessaria speci poiché si affida ad enunciati assertivi e al generico rimando alle censure prospettate con l’atto di (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/ – dep. 2015, B., Rv. 264879 – 01), il che non consente di ravvisare un’effettiva critica nei confr provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); ed è, altresì inedito nella parte relativa alla responsabilità del COGNOME, che non era stata oggetto di do (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01, secondo cui «non son deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gra dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugna riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore d Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024