Ricorso Inammissibile: Le Regole Ferree della Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato nel nostro ordinamento. Quando un imputato, già condannato nei primi due gradi di giudizio, si rivolge alla Suprema Corte, deve rispettare limiti ben precisi. Questo caso dimostra come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti o la presentazione di motivi generici porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il delitto previsto dall’articolo 494 del codice penale (sostituzione di persona). Dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Appello di Palermo, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandolo a diversi motivi. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando sia la sussistenza stessa del reato, sia la valutazione delle prove che avevano portato alla sua individuazione come autore, sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, evidenziandone i vizi procedurali che ne hanno impedito l’esame nel merito. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La Riproposizione di Questioni di Fatto: un Limite Invalicabile
Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché, di fatto, chiedevano alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di fornire una diversa interpretazione degli elementi fattuali. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può rifare il processo, ma quello di un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici di merito e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Proporre una diversa lettura delle prove, senza denunciare un vero e proprio ‘travisamento’ (ovvero che il giudice abbia letto una prova per un’altra), equivale a chiedere un nuovo giudizio di merito, attività preclusa in sede di Cassazione. Questo è un errore comune che porta a dichiarare un ricorso inammissibile.
La Genericità dei Motivi sulle Attenuanti
Anche il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha sottolineato che le critiche mosse dall’imputato erano del tutto ‘assertive’, cioè semplici affermazioni prive di una specifica critica argomentata contro la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva adeguatamente spiegato le ragioni della sua decisione, facendo riferimento all’assenza di elementi positivi da valorizzare e ai numerosi precedenti penali dell’imputato. La scelta di concedere o meno le attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito che, se motivato in modo logico e congruo, non può essere sindacato in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati. I motivi presentati non costituivano censure di legittimità, ma tentavano di sollecitare un riesame dei fatti già valutati nei gradi di merito, un’operazione non consentita in sede di Cassazione. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o viziata da errori di diritto. Inoltre, la critica alla mancata concessione delle attenuanti è stata considerata priva della specificità richiesta, in quanto non contestava validamente il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. L’evidente infondatezza e la natura dei motivi hanno configurato una ‘colpa’ nell’impugnazione, giustificando l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza si conclude con una decisione netta: il ricorso è inammissibile. Questo comporta due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento di tutte le spese del procedimento. In secondo luogo, poiché l’inammissibilità è stata ritenuta evidente e quindi colpevole, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che rispettino i rigidi paletti imposti dalla legge, concentrandosi su vizi di legittimità e non su doglianze di fatto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non denunciavano vizi di legittimità, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli elementi di fatto, attività preclusa in sede di Cassazione. Inoltre, le critiche sulla mancata concessione delle attenuanti erano generiche e assertive.
Cosa non si può chiedere alla Corte di Cassazione in un ricorso?
Basandosi su questa ordinanza, non si può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare nel merito le prove o di fornire una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella decisa dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Se, come in questo caso, l’inammissibilità è considerata ‘colpevole’ per la sua evidenza, il ricorrente deve anche versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24823 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palerm che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 494 cod. pen.;
ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso – che hanno denuncia rispettivamente, la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli elementi costit del reato (al più da ritenersi tentato), la violazione della legge penale e il vizio di motivazi riguardo all’affermata sussistenza della prova delle condotte ascritte all’imputato e alla individuazione come autore di esse, nonché il vizio della motivazione posta a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato – lungi dal muovere effettive censur legittimità all’iter posto a sostegno provvedimento impugNOME, hanno irritualmente prospettato u diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede di legittimità, sen neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01);
ritenuto che il terzo motivo – con cui sono state dedotti la violazione della legge penale vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche contiene enunciati del tutto assertivi ed è dunque privo della specificità richiesta per avan rituali critiche al provvedimento impugNOME, la cui motivazione in maniera congrua e logica h indicato gli elementi (in particolare, l’assenza di profili meritevoli di favorevole apprezzamen numerosi precedenti penali dell’imputato) che ha posto a sostegno dell’esercizio del proprio poter discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024