Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, ma non è una terza occasione per discutere i fatti. La Corte si occupa di legittimità, ovvero di verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile è un ricorso che non supera il vaglio preliminare della Corte perché non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. L’ordinanza n. 24807/2024 della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione mal impostata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di furto con strappo aggravato. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza per cercare di ribaltare il verdetto.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due punti principali:
1. Vizio di motivazione: Contestava il modo in cui i giudici di merito avevano individuato in lui l’autore del reato. Sostanzialmente, chiedeva una riconsiderazione delle prove e delle conclusioni tratte dalla Corte d’Appello.
2. Violazione di legge: Lamentava la mancata applicazione dell’istituto della ‘continuazione’ tra il reato oggetto del presente processo e un altro per cui era già stato condannato. Anche in questo caso, la richiesta implicava una rivalutazione del contesto fattuale.
La Corte di Cassazione ha analizzato questi motivi e li ha ritenuti entrambi non idonei a superare il proprio filtro di ammissibilità.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, constatando che il ricorso stesso è stato presentato in modo irrituale e per finalità non consentite in sede di legittimità. Di conseguenza, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha spiegato chiaramente perché i motivi presentati non potevano essere accolti. Entrambi, infatti, non denunciavano veri e propri errori di diritto (cioè una scorretta applicazione delle norme giuridiche), ma miravano a ottenere un ‘diverso apprezzamento’ degli elementi di fatto. In altre parole, il ricorrente stava chiedendo alla Cassazione di fare ciò che non le compete: riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
La giurisprudenza costante della Cassazione stabilisce che il ricorso di legittimità non può essere utilizzato come un ‘terzo grado di giudizio’ sui fatti. Le allegazioni del ricorrente erano state già esaminate e disattese nei gradi precedenti e la loro riproposizione in Cassazione, senza evidenziare vizi di legittimità, si traduce in un tentativo irrituale di ottenere una nuova valutazione del merito. È proprio questa la ragione fondamentale che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità rende la condanna penale definitiva. In secondo luogo, essa comporta conseguenze economiche dirette per il ricorrente. L’articolo 616 del codice di procedura penale prevede che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione denotasse un profilo di colpa, giustificando così l’imposizione della sanzione di tremila euro. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico e mirato a denunciare vizi di legge, non un tentativo generico di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano reali violazioni di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa non si può chiedere alla Corte di Cassazione in un ricorso?
Non si può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare nel merito la vicenda, di valutare nuovamente le prove (come testimonianze o perizie) o di sostituire il proprio giudizio sui fatti a quello espresso dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione del diritto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24807 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto con strappo;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso – con i quali, rispettivamente sono stati denunciat vizio di motivazione in ordine all’individuazione dell’imputato come autore del fatto e la violaz della legge penale con riguardo all’esclusione della continuazione tra il delitto oggetto del prese procedimento e altro per cui il ricorrente è stato già giudicato – lungi dal muovere effettive censu di legittimità al provvedimento impugNOME che ha disatteso il medesimo ordine di allegazioni qui riproposte, hanno irritualmente prospettato elementi di fatto chiedendone un diverso apprezzamento non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., se 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024