Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Motivi del Rigetto
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza istanza per ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce con fermezza i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo di argomenti già esaminati. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un appello efficace.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro una Condanna per Evasione
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. L’appello alla Corte di Cassazione mirava a contestare la valutazione dei giudici di merito sia sugli elementi costitutivi del reato di evasione, sia sul bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti (le cosiddette ‘generiche’).
L’imputato, attraverso i suoi difensori, ha cercato di rimettere in discussione l’intero impianto accusatorio e la pena inflitta, riproponendo le stesse doglianze già sollevate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Le motivazioni possono essere riassunte in tre punti chiave.
1. Mera Riproduzione dei Motivi d’Appello
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso era ‘meramente riproduttivo’. In altre parole, non sollevava vizi di legittimità specifici (come un’errata interpretazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza), ma si limitava a ripresentare le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ dove si può chiedere una nuova valutazione dei fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione del diritto.
2. Correttezza Giuridica e Logica della Sentenza Impugnata
I giudici di legittimità hanno ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse giuridicamente corretta, puntuale nel rispondere alle obiezioni difensive, coerente con le prove raccolte e priva di ‘manifeste incongruenze logiche’. Quando una decisione di merito è così ben argomentata, non è censurabile in sede di legittimità.
3. La Recidiva e il Bilanciamento delle Circostanze
Un punto specifico toccato dall’ordinanza riguarda il bilanciamento delle circostanze. La Corte ha confermato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato l’articolo 69 del codice penale. La presenza di una recidiva qualificata a carico dell’imputato impediva un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Questa valutazione, secondo la Cassazione, non solo era ben argomentata, ma imposta dalla natura stessa della recidiva contestata, rendendo infondata la doglianza del ricorrente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per cassazione deve essere tecnico e mirato. Non può essere un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Per avere successo, è necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici gravi nella sentenza impugnata. Proporre un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti, non solo è inutile ai fini del processo, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando non prospetta validi motivi di legittimità, ma si limita a riproporre argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito, senza evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
In che modo la recidiva ha influenzato la decisione in questo caso?
La Corte ha confermato la correttezza della decisione di merito nel ritenere che la recidiva qualificata dell’imputato impedisse, ai sensi dell’art. 69 c.p., un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, influenzando così la determinazione finale della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’inter i esse di NOME COGNOME la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere i relativi giudiz valutativi di merito non censurabili in questa sede in relazione ai tratti costitutivi, an versante soggettivo, dell’evasione contestata nonché con riguardo alla ritenuta equivalenza tra circostanze (oltre che adeguatamente argomentata comunque imposta dalla natura qualificata della recidiva contestata che non avrebbe consentito ex art 69 cp un giudizio di prevalenza dell generiche) e alla misura della pena irrogata’
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.