Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Questo provvedimento offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti invalicabili del ricorso alla Suprema Corte, sottolineando come le doglianze basate su una diversa interpretazione dei fatti siano destinate al fallimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per concorso in furto pluriaggravato, perpetrato ai danni di un depuratore comunale. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata parzialmente riformata in punto pena dalla Corte d’Appello, che aveva comunque confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, evidenziando la non conformità del ricorso ai requisiti previsti dalla legge, in particolare dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni alla base della sua decisione. Il fulcro della motivazione risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito. Questo significa che la Corte non ha il potere di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti.
I motivi del ricorso sono stati qualificati come ‘non consentiti’ perché:
1. Erano doglianze di fatto: Il ricorrente non lamentava una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma proponeva una lettura alternativa del materiale probatorio, inclusa l’identificazione dell’imputato da parte della Polizia Giudiziaria. In pratica, chiedeva alla Cassazione di credere a una diversa ricostruzione dei fatti.
2. Erano reiterativi e privi di analisi critica: Le argomentazioni erano una semplice ripetizione di quelle già presentate in appello, senza una necessaria analisi critica delle ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva respinte.
3. Miravano a una rivalutazione probatoria: L’obiettivo del ricorso era, in sostanza, quello di sollecitare una nuova e diversa valutazione del risultato probatorio, scegliendo parametri di ricostruzione dei fatti ritenuti più plausibili dalla difesa, ma già scartati dai giudici di merito.
La Corte ha richiamato una consolidata giurisprudenza, incluse sentenze delle Sezioni Unite, per ribadire che un ricorso così strutturato esula completamente dalle competenze del giudice di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Le conclusioni che se ne possono trarre sono nette e di grande rilevanza pratica. Presentare un ricorso basato su una mera contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di primo e secondo grado è un’operazione destinata all’insuccesso. Per avere una possibilità di accoglimento, il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità: l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto manifesto e illogico nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una ‘terza occasione’ per discutere i fatti non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Cosa rende un ricorso alla Corte di Cassazione inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando viene proposto per motivi non consentiti dalla legge, come le doglianze in fatto. In altre parole, quando si chiede alla Corte di rivalutare le prove e la ricostruzione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di considerare una versione dei fatti diversa da quella stabilita in appello?
No. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, non può stabilire una nuova verità processuale basata su una diversa interpretazione delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito discrezionalmente dalla Corte (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23161 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, indicata in epigrafe, con la quale è sta in parte riformata, unicamente in punto pena, quella del Tribunale di Locri di condanna del predetto per concorso in furto pluriaggravato ai danni di un depuratore comunale (in Brancaleone il 25/7/2014);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da dogli in fatto, reiterative, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni post base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e prospettanti in definitiva una rilettura del mater probatorio (anche in punto individuazione dell’imputato da parte della PG) non consentita siccome sostanzialmente intesa a sollecitare una rivalutazione del risultato probatori secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati c maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adot dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099-01);
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
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