Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul funzionamento del sistema giudiziario italiano, in particolare sui confini del giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Comprendere perché un ricorso viene dichiarato inammissibile è fondamentale per capire la differenza tra un giudizio di merito e uno di legittimità. Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, ritenuto non meritevole di essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la decisione. Le sue critiche, o doglianze, si concentravano su due aspetti principali: la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna per diversi capi d’imputazione e la qualificazione giuridica di alcuni reati, in particolare la contestazione di una specifica aggravante prevista dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90).
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare gli elementi di prova e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito, sostenendo che le sue argomentazioni difensive non erano state adeguatamente considerate.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: valuta se il ricorso stesso abbia i requisiti per essere giudicato. In questo caso, la risposta è stata negativa.
La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato non erano ammissibili in ‘sede di legittimità’. Il ricorrente, infatti, non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione della legge, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e didattiche. I giudici hanno spiegato che il ricorso è inammissibile perché:
1. Manca un Confronto Critico: Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse censure già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente e criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
2. Si Contesta il Merito: Le critiche sulla valutazione probatoria e sulla ricostruzione dei fatti costituiscono un tentativo di sollecitare una nuova analisi del merito della vicenda, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
3. La Sentenza Impugnata è Logica e Coerente: I giudici di legittimità hanno riscontrato che la decisione della Corte d’Appello era ben motivata, puntuale, coerente con le prove raccolte e priva di ‘manifeste incongruenze logiche’. Pertanto, non vi erano i presupposti per un annullamento.
Le conseguenze di questa decisione, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, sono state la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 Euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo compito è quello di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Un ricorso, per avere successo, deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove. La decisione serve da monito: un’impugnazione deve essere fondata su solidi motivi giuridici per non incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile e nelle relative sanzioni economiche.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Ad esempio, quando i motivi proposti non sono consentiti in sede di legittimità, come la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di ricostruire nuovamente i fatti del caso.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI OlIETIN) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto, senza un effettivo confronto critico Con l’argomentare d sentenza gravata, contrastano la valutazione probatoria resa a sostegno del giudizio d responsabilità per alcuni dei diversi fatti ascritti a ricorrente ( alcuni tra gli episodi ric capi 3, 5, 19, 61, 64) nonché la qualificazione data ai fatti di reato in contestazione, esclu quella di cui al comma 5 dell’art. 73 sollecita dalla difesa, il tutto replicando, comunque, ce già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito all’esito di uno scrutino probat affatto congetturale, puntuale rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immune da manifeste incongruenze logiche, conforma a diritto anche in relazione al tema della qualificazione rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.