Ricorso Inammissibile: La Cassazione non perdona i motivi ripetitivi
Presentare un appello alla Corte di Cassazione richiede rigore e la presentazione di censure specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono una semplice riproposizione di argomenti già esaminati. Analizziamo una decisione che funge da monito per chi intende adire il supremo organo di giustizia senza solide basi giuridiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato per il delitto di furto dalla Corte di Appello di Firenze, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’oggetto della sua contestazione non riguardava la sussistenza del fatto o la sua colpevolezza, ma si concentrava su un unico punto: il riconoscimento della recidiva, ovvero quella circostanza aggravante che si applica a chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna.
Il ricorrente, attraverso il suo difensore, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare questo specifico aspetto della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione sulla recidiva, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione.
La conseguenza diretta per il ricorrente è stata duplice: non solo ha visto confermata in via definitiva la sua condanna, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso temerario o palesemente infondato.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La chiave di volta della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché l’unico motivo presentato era “meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”.
In parole semplici, il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata. Ha semplicemente ripetuto le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o riproporre le medesime difese. Il suo compito è garantire la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle sentenze. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze già esaminate è considerato privo della specificità richiesta dalla legge e, pertanto, non meritevole di essere discusso nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’appello in Cassazione deve essere fondato su motivi specifici, nuovi e pertinenti, che mettano in luce un errore di diritto o un vizio di motivazione della sentenza precedente. La semplice riproposizione di argomenti già respinti non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della condanna, ma espone anche il ricorrente a conseguenze economiche significative. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta infatti una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione, che serve a disincentivare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate, garantendo così l’efficienza del sistema giudiziario.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo proposto era una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito (la Corte d’Appello).
Qual era l’oggetto specifico della contestazione nel ricorso?
Il ricorso contestava unicamente il riconoscimento della recidiva nella sentenza di condanna per furto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il delitto di furto;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024