Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9301 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che, con il primo motivo (non rubricato), si reiterano pedissequamen le censure – prettamente di merito – svolte con l’atto di gravame e congrua disattese (cfr. pp. 4-6, in particolare in tema di implausibilità delle dic pseudo-confessorie dell’imputato che avrebbe trovato l’autocarro aperto e c chiavi già inserite) e pertanto impermeabili al sindacato di legittimità;
che il secondo motivo (rubricato C e D), secondo cui la sostituzione delle t non integrerebbe una condotta idonea ad ostacolare l’identificazione del mez parimenti reiterativo e manifestamente infondato (cfr. Sez. 2, n. 2786 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276666-01; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, 273899-01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271553-01);
che il terzo motivo (rubricato E ed F) non è consentito, in quanto postula, sollecitare l’applicazione dell’attenuante speciale ex art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., una ricostruzione della vicenda, per quanto attiene al reato presupp furto, alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudici di mer ne hanno tratto corrette conclusioni in ordine ai profili circostanziali (p. 7);
che non risulta consentito neppure il quarto motivo (rubricato G ed H), contesta l’eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio, anche in relazio aumenti ex art. 81 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle attenuanti generi a fronte di adeguata motivazione (cfr. p. 7, in particolare in merito alla gra condotta, al disvalore delle mendaci dichiarazioni e alla prossimità della minimo edittale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, c equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Così deciso, in data 4 febbraio 2025.