Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve prestare molta attenzione a come formula le sue ragioni. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal impostata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative. Questo provvedimento sottolinea una regola fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato contestava l’errata applicazione di due norme del codice penale: l’articolo 648, secondo comma, relativo al reato di ricettazione, e l’articolo 62 bis, che disciplina la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha quindi deciso di impugnare la sentenza di secondo grado, sperando in un annullamento da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 febbraio 2024, ha messo un punto fermo alla vicenda, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, cioè non stabilisce se l’imputato fosse colpevole o innocente, né se avesse diritto alle attenuanti. La Corte si è fermata a un livello precedente, quello procedurale, ritenendo che il ricorso non avesse i requisiti minimi per poter essere esaminato. Oltre a respingere l’impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: perché un ricorso è inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi molto solidi e ricorrenti nella sua giurisprudenza.
Ripetitività dei motivi e assenza di critica specifica
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso era meramente riproduttivo di argomenti già presentati e respinti in appello. Il ricorrente non ha sviluppato una critica specifica e puntuale contro la logica giuridica della sentenza impugnata. In pratica, si è limitato a ripetere le stesse lamentele, senza spiegare perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nell’applicare la legge. La Cassazione richiede invece un confronto diretto e analitico con le motivazioni del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle giuridiche.
Il divieto di sollevare questioni di fatto
Il secondo e cruciale punto riguarda la natura delle censure sollevate. Il ricorso era basato su “mere doglianze in punto di fatto”. Questo significa che l’imputato chiedeva alla Cassazione di rivalutare i fatti del processo, di dare un peso diverso alle prove, di riconsiderare la dinamica degli eventi. Questo tipo di valutazione è precluso alla Suprema Corte. La Cassazione è un giudice di legittimità: il suo compito non è ricostruire i fatti, ma assicurarsi che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente le norme di diritto e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di questo equivoco sul ruolo della Corte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda affrontare il giudizio di Cassazione. Evidenzia che un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve trasformarsi in una critica tecnica e giuridica della sentenza che si intende attaccare. Inoltre, ribadisce che la distinzione tra “questioni di fatto” e “questioni di diritto” è il cardine del processo di legittimità. Ignorare questi principi non solo rende vana l’impugnazione, ma comporta anche una condanna economica certa, come dimostrato dalla sanzione di tremila euro inflitta al ricorrente. La strategia difensiva deve quindi essere attentamente calibrata sul ruolo specifico della Corte, per evitare un esito sfavorevole e costoso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, oppure se solleva questioni di fatto, che non rientrano nella competenza della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
L’ordinanza stabilisce che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No. Il provvedimento chiarisce che le “mere doglianze in punto di fatto” sono inammissibili in sede di legittimità, poiché la Corte di Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e non può riesaminare i fatti del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19811 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione degli artt. 648 comma secondo e 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critic analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 – 5 della sentenza impugnata);
che il primo motivo – oltre che pedissequamente reiterativo di censure già proposte con l’atto di appello – è costituito da mere doglianze in punto di fatto, inammissibili in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore