Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19192 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L.J.ckitó . il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE AVV_NOTAIO
COGNOME
ha concluso . fiErb GLYPH A GLYPH lì, L INDIRIZZO‘
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Brescia con sentenza del 19 aprile 2023, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Bergamo aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile di cinque dei sette fatti di furto aggravato e tentato furto aggravato contestatigli, uniti dal vincolo della continuazione, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in relazione a tutti i reati addebitati ad eccezione del furto commesso ai danni di NOME COGNOME, unica persona offesa ad aver sporto querela e ha rideterminato la pena per la residua imputazione in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Il difensore di fiducia dell’imputato propone ricorso- per cassazione articolando due motivi qui riportati a norma dell’art. 173 disp. att. cod. proc pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta l’inosservanza del disposto di cui all’art. 157 cod. pen. nonché la mancanza di motivazione sul punto. Rappresenta di avere già evidenziato alla Corte d’appello, con la memoria dell’Il aprile 2023, l’intervenuta la prescrizione alla data del 29 giugno 2022 essendo stato addebitato all’imputato un furto monoaggravato ai sensi dell’art. 625, comma 7, cod. pen. con applicazione della recidiva reiterata, commesso il 29 giugno 2012.
2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto prova sufficiente della responsabilità penale la rilevazione della targa e del modello di furgone utilizzato per il furto, risultato appartenere all’imputato, senza però che vi fosse prova che l’automezzo era stato adoperato dal suo proprietario dovendo, a tal fine, ritenersi inutilizzabili sia le dichiarazioni rese da quest’ultimo alla polizia giudiziaria, l’annotazione di servizio del 31 gennaio 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine all’eccepita prescrizione. Orbene dalla lettura della sentenza di appello, non contestata in parte qua, non risulta che l’imputato abbia dedotto siffatto motivo per cui non sussiste il denunciato vizio motivazionale. Devesi peraltro rilevare che, in ogni caso, la prescrizione non risulta maturata né prima né successivamente alla sentenza qui impugnata dovendosi calcolare il termine prescrizionale come segue: la pena base prevista dall’art. 625, primo comma, cod. pen., è di anni
sei; ad essa deve aggiungersi l’aumento per la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., che, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., va contenuto nei limiti di un terzo; si giunge così a otto anni, cui deve aggiungersi l’aumento di due terzi, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., in tal modo pervenendosi ad anni tredici anni e mesi quattro. Orbene, poiché il fatto è stato commesso il 29 giugno 2012, il termine di prescrizione non è, all’evidenza, ancora spirato.
Inammissibile è il secondo motivo di ricorso essendo state proposte censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, in ordine alla complessiva ricostruzione e valutazione effettuata nel provvedimento impugnato. Tale rilettura, com’è noto, è preclusa alla Corte di cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601) la cui peculiare funzione, assegnatale dal legislatore, è quella di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito, e a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza, siano intrinsecamente razionali e capaci di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
La motivazione della Corte d’appello, valutata alla luce di siffatti principi si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché la sentenza impugnata conforme a quella di primo grado a cui si salda per formare un tutto organico ed inscindibile a cui occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) -, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha puntualmente indicato le risultanze probatorie acquisite «con il consenso espresso delle parti processuali all’udienza dibattimentale del 24.9.2019» sulla base delle quali, all’esito di una valutazione insindacabile da questa Corte di legittimità non essendo né mancante, né contraddittoria né manifestamente illogica, .si configurano gli elementi costitutivi del delitto contestato e riconducibilità dello stesso al ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere considerato inammissibile e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ,a1 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 gennaio 2024