Ricorso inammissibile: perché la Cassazione respinge i motivi generici
Presentare un ricorso inammissibile in Cassazione può avere conseguenze significative, non solo processuali ma anche economiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di impugnazione portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme il caso per comprendere i principi applicati e le lezioni pratiche da trarne.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato decideva di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato la sua impugnazione su tre distinti motivi, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza:
1. Violazione di legge: Sosteneva l’insussistenza di una valida querela, atto necessario per la procedibilità di alcuni reati.
2. Vizio di motivazione: Lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
3. Vizio di motivazione: Contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Ricorso Inammissibile: Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi di fondamentale importanza nel diritto processuale penale.
### La Genericità e la Ripetitività dei Motivi
Il primo punto cruciale evidenziato dai giudici è che i motivi del ricorso erano una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, secondo la Cassazione, non si è confrontato criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si è limitato a reiterare le sue lamentele. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione del giudice precedente, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. In assenza di questo confronto critico, i motivi sono considerati non specifici, ma solo apparenti, e quindi inammissibili.
### Il Divieto di Rivalutazione del Merito
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che le censure sollevate, in particolare quelle relative al trattamento sanzionatorio, miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda. Tuttavia, il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma può solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente. Richiedere una diversa valutazione del merito è un’operazione non consentita in questa sede.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è la conseguenza diretta della colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. La Corte Costituzionale ha infatti chiarito che, quando l’inammissibilità è evidente, si presume la colpa di chi ha proposto l’impugnazione.
Questo caso serve da monito: un ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto. Deve essere un atto tecnicamente rigoroso, fondato su critiche puntuali e specifiche alla sentenza impugnata, evitando di riproporre sterilmente le stesse difese e di sollecitare una rivalutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio. In caso contrario, il risultato sarà un ricorso inammissibile, con l’aggiunta di una condanna economica per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando richiedono una nuova valutazione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che il ricorrente deve formulare una critica argomentata e puntuale contro la decisione del giudice d’appello, evidenziando in modo preciso dove e perché la sentenza sarebbe errata nell’applicazione della legge o viziata nel suo percorso logico-motivazionale. Non basta riproporre le stesse doglianze.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo avviene perché l’evidente infondatezza o genericità dei motivi viene interpretata come una colpa da parte del ricorrente nel promuovere l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18642 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18642 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 18.3.2019, aveva condannato NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, co. :1, n. 2) e n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamentando: 1) violazione di legge in punto di insussistenza di una valida querela; 2) vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all’art. 131 bis, c.p.; 3) vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure che, da un lato, si risolvono nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex purimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710); dall’altro, sollecitano una diversa valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.