Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il suo percorso giudiziario non è infinito. La Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, ha regole precise su quali appelli può esaminare. Un recente provvedimento chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene respinto, offrendo spunti fondamentali sulla differenza tra una critica legale valida e una semplice ripetizione di argomenti già discussi. Analizziamo una decisione che fa luce su questo aspetto cruciale della procedura penale.
L’Analisi del Caso Giudiziario
Due soggetti, precedentemente condannati per una serie di furti aggravati, presentano ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva già parzialmente modificato la decisione di primo grado, dichiarando il non doversi procedere per alcuni capi d’accusa e riducendo il trattamento sanzionatorio complessivo. Nonostante ciò, i ricorrenti insistono nel contestare la loro responsabilità e la valutazione di alcuni aspetti della pena.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I ricorsi si fondavano principalmente su due argomenti distinti:
1. Contestazione dell’identificazione: Uno degli imputati lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua individuazione come autore di uno dei furti.
2. Mancato riconoscimento dell’attenuante: Entrambi i ricorrenti contestavano la decisione della Corte di Appello di non concedere la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità.
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era inammissibile in ogni sua parte.
La Reiterazione dei Motivi e il Ricorso Inammissibile
Il primo motivo di ricorso è stato liquidato rapidamente. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e motivatamente respinto dalla Corte di Appello. In pratica, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse doglianze senza muovere una critica specifica e argomentata contro la sentenza di secondo grado. La giurisprudenza è costante su questo punto: un ricorso in Cassazione non può essere un ‘terzo grado’ di merito dove si riesaminano i fatti. Deve invece attaccare specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata. Un motivo così formulato è considerato non specifico, ma solo apparente, e conduce inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
La Manifesta Infondatezza dell’Attenuante del Danno Lieve
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato in modo palese. La richiesta di applicare l’attenuante per il danno di “particolare tenuità” si scontrava con la valutazione fatta dai giudici di merito. La Corte di Appello aveva infatti fornito una motivazione adeguata, spiegando che il valore dei beni sottratti e le ulteriori conseguenze negative subite dalla vittima non permettevano di considerare il danno come “lievissimo”. La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha ribadito che per l’applicazione di tale attenuante è necessario un pregiudizio economico quasi irrisorio, condizione che nel caso di specie non sussisteva.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si basa su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, viene riaffermato il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come l’identificazione di un imputato), ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Riproporre le stesse questioni di fatto è un errore strategico che porta all’inammissibilità del ricorso.
In secondo luogo, la Corte sottolinea che la valutazione delle circostanze attenuanti è un compito del giudice di merito, il cui giudizio, se sorretto da una motivazione congrua e non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte di Appello aveva considerato non solo il valore intrinseco dei beni rubati, ma anche le ripercussioni complessive sulla persona offesa, concludendo che il danno non poteva essere qualificato come “lievissimo”. Questa valutazione è stata ritenuta corretta e adeguatamente giustificata, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due lezioni importanti. La prima è che un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi su vizi di legittimità della sentenza impugnata e non sulla semplice riproposizione di argomenti già esaminati. Un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La seconda lezione riguarda la valutazione del danno nei reati contro il patrimonio. La giurisprudenza interpreta in modo molto restrittivo l’attenuante del danno di particolare tenuità: non basta un danno modesto, ma è necessario che sia quasi insignificante. Questa pronuncia ribadisce che la valutazione deve tenere conto di tutti gli aspetti del pregiudizio subito dalla vittima, non solo del mero valore economico degli oggetti sottratti.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile perché solo “apparente”?
Un motivo di ricorso è considerato apparente, e quindi inammissibile, quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica e la correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Quali sono i criteri per riconoscere l’attenuante del danno di particolare tenuità?
Secondo la giurisprudenza citata, per riconoscere questa attenuante il danno derivante dal reato deve essere “lievissimo”. La valutazione non si limita al solo valore economico dei beni sottratti, ma considera anche le ulteriori conseguenze negative subite dalla persona offesa.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3333 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3333 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PONTE il 01/02/1967 NOME COGNOME nato il 24/11/1976
avverso la sentenza del 11/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4.
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, dichiarando il non doversi in ordine ai reati di fur aggravato di cui ai capi 1) e 3) per mancanza della condizione di procedibilità e riducendo il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili di una pluralità di delitti di furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso presentato dal COGNOME – con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al valore probatorio attribuito al individuazione dell’imputato quale autore del fatto – non è deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato dal COGNOME e l’unico motivo addotto dal COGNOME – con cui si censura la violazione della legge nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla negazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità – sono manifestamente infondati in quanto, dall’analisi degli atti, evince come la Corte di Appello ha fornito adeguata motivazione circa l’oggettivo valore dei beni sottratti e delle conseguenze ulteriori patite dalla persona offesa (cfr. pag. 7 dell sentenza impugnata); d’altronde, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma ,di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.