Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Evasione
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di Cassazione e le ragioni che possono portare a un ricorso inammissibile. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve formulare motivi specifici che rispettino la natura del controllo di legittimità. In caso contrario, come vedremo, il ricorso viene respinto con conseguenze economiche per il proponente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di evasione, previsto e punito dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a una serie di motivi volti a contestare la sua responsabilità penale.
Tuttavia, il fulcro della questione non risiede tanto nei dettagli del reato contestato, quanto nella modalità con cui è stato presentato il ricorso alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità.
Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione in modo chiaro e conciso. I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano meramente “riproduttivi” di censure già sollevate e analizzate nel giudizio d’appello. In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuove questioni di diritto o vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte dal giudice del secondo grado.
La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già risposto a tali doglianze con “corretti argomenti giuridici”. Il giudizio di Cassazione, essendo un giudizio di legittimità e non di merito, non può riesaminare i fatti o le prove, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto. Proporre motivi che mirano a una nuova valutazione della responsabilità è un’operazione non consentita in questa sede, il che rende il ricorso, per l’appunto, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere all’infinito i fatti. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) commessi dal giudice del grado precedente. La semplice riproposizione dei motivi d’appello, senza argomentare specificamente contro le ragioni della decisione impugnata, è destinata a fallire.
Per i professionisti del diritto e per i cittadini, questa decisione serve come monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede una tecnica specifica e una profonda comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso formulato in modo improprio non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche un’ulteriore condanna economica.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva gli stessi motivi di critica alla sentenza di primo grado che erano già stati esaminati e respinti con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel giudicare un ricorso?
La Corte di Cassazione opera in “sede di legittimità”, il che significa che non riesamina i fatti del caso, ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Per questo motivo, non sono ammessi motivi che chiedono una nuova valutazione dei fatti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello. I proposti motivi, relativi all’accertamento in punto di responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 marzo 2024