Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12931 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, 216, comma 1, n.1 e 219, commi 1 e 2, n. 1, R.D. 267/1942 (fatto commesso in Milano il 23 aprile 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in punt di ricostruzione del fatto e di responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generich quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pagg. 8 e 9, punto 4,1 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura de fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travis emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv, 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv 214794);
che il secondo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravam correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 10 e 11, punto 4.4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale h ritenuto che la pena, applicata nel minimo edittale, fosse proporzionata alla gravità dei fatti
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente