Ricorso inammissibile: quando la mera ripetizione non basta
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di secondo grado; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile nasca proprio dalla mancanza di questi elementi, trasformandosi in una mera ripetizione di argomenti già discussi e respinti. Questo caso evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione deve essere una critica motivata, non un’eco delle difese precedenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato ritenuto responsabile di essersi impossessato illecitamente di beni, in particolare utilizzando un appartamento che veniva alimentato abusivamente. Non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione dei giudici di legittimità non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale del ricorso presentato.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già avanzate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi elementi di critica specifica contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse tesi.
Secondo la giurisprudenza consolidata, citata nell’ordinanza, i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non meramente apparenti. Essi devono assolvere alla funzione di una critica argomentata contro la decisione impugnata. Quando un ricorso si limita a ripetere ciò che è già stato detto, omette questa funzione essenziale e diventa, di fatto, generico. La Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “puntuale, logica e giuridicamente corretta” sia sulla sussistenza della condotta illecita, sia sul coinvolgimento diretto dell’imputato quale utilizzatore dell’immobile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. È un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è cruciale che i motivi di impugnazione attacchino specificamente i punti della sentenza contestata, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti, senza limitarsi a riproporre una difesa già sconfitta. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di ultima istanza, un monito a ponderare con attenzione la specificità e la fondatezza dei motivi di ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla Corte di merito, risultando quindi non specifici ma solo apparenti.
Quale errore ha commesso il ricorrente nella stesura del suo ricorso?
L’errore è stato quello di non formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni senza attaccare le ragioni della decisione di secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO MONACO NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 24 settembre 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 624 co.1 e 624 co.1 nn. 2 e 7 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente – è inammissibile in qua fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 d 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Considerato, in particolare, che la Corte di merito ha fornito una motivazione puntual logica e giuridicamente corretta in ordine all’affermazione della responsabilità penale dell’odi ricorrente, sia quanto alla sussistenza oggettiva della condotta di illecito impossessamento, quanto al coinvolgimento dell’imputato, utilizzatore dell’appartamento abusivamente alimentato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025
Il consigliere estensore