Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non tutti gli appelli vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile, spiegando perché la Suprema Corte può decidere di non entrare nel vivo delle questioni sollevate. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per capire i limiti e le finalità del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso in esame riguarda un individuo che ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato sollevava diverse questioni, tra cui la valutazione dell’intenzione nel reato contestato (dolo), la mancata concessione delle attenuanti generiche e, infine, la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale).
Tuttavia, la Suprema Corte ha interrotto subito il percorso del ricorso, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove e i fatti come avviene in Appello. Il suo compito è quello di “giudice di legittimità”, ovvero verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono rispettare paletti molto rigidi.
Motivi Ripetitivi e Censure di Fatto
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che due dei tre motivi presentati (quelli sul dolo e sulle attenuanti) erano semplicemente una riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e respinti dai giudici di merito. Il ricorso si limitava a criticare la valutazione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, senza però evidenziare un vero e proprio errore di diritto. Questo tipo di critica, che mira a ottenere una nuova valutazione delle prove, non è consentita in Cassazione.
La Questione Nuova: l’Art. 131-bis c.p.
Il terzo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato considerato inammissibile per una ragione diversa: non era mai stato sollevato nel precedente grado di giudizio, quello d’appello. Introdurre una questione per la prima volta in Cassazione è generalmente vietato. Inoltre, anche questa richiesta avrebbe imposto alla Corte una valutazione puramente fattuale, estranea alle sue competenze.
Le Motivazioni Giuridiche della Inammissibilità
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ruolo e i limiti del giudizio di legittimità. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di utilizzare la Cassazione come un terzo grado di merito. I giudici hanno ribadito che non è possibile contestare l’interpretazione delle prove o la ricostruzione dei fatti operata dai giudici precedenti, a meno che non si dimostri una palese illogicità o un vizio giuridico nella motivazione della sentenza impugnata. I motivi devono essere specifici, pertinenti e devono indicare un errore di diritto, non una diversa lettura delle risultanze processuali. La semplice riproposizione delle stesse doglianze già vagliate è considerata un’operazione inutile e dilatoria, che porta inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di redigere un ricorso per Cassazione in modo tecnicamente corretto. Non basta essere in disaccordo con la sentenza di condanna; è necessario individuare vizi di legittimità specifici, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Tentare di riaprire discussioni fattuali o introdurre argomenti nuovi si traduce non solo nel rigetto del ricorso, ma anche in una condanna economica per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. La decisione sottolinea quindi l’esigenza di una strategia difensiva consapevole dei limiti di ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità. In particolare, alcuni erano meramente ripetitivi di argomenti già respinti, mentre un altro sollevava una questione nuova che avrebbe richiesto una valutazione dei fatti, non permessa alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “meramente riproduttivo”?
Significa che l’argomento presentato in Cassazione è una semplice copia di quanto già sostenuto e discusso davanti ai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello), senza che vengano evidenziati specifici errori di diritto commessi nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La legge prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti necessari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11342 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAURIANOVA il 12/02/1975
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto il primo e il terzo, inerenti al dolo dell’evasione cont e al diniego delle circostanze generiche sono meramente riproduttivi di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il secondo, afferente all’applicazione dell’art 131 bis cp non risulta prospettato con l’appello e si lega comunque valutazioni in fatto estranee al perimetro di cognizione di questa Corte rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.