Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10672 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10672 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ROMA il 02/09/1992
NOME nato a ROMA il 25/04/2001
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di rapina, con particolare riguardo all’individuazione delle imputate quali autrici del reato, nonché la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede perché del tutto reiterativi (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) in mancanza di confronto con la motivazione, del tutto priva di aporie, della Corte di appello al fine di introdurre in questa sede una non consentita lettura del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27321701, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv. 277758-01);
che, invero, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, peraltro, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di travisamento della prova, che si risolve nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279587 – 01; Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255199 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano pagg. 2 e 3 sulla ricostruzione operata dal primo giudice e, in particolare, sugli spintonamenti subiti dalla p.o.; pagg. 5 – 7 sulla prova della
responsabilità alla luce della ricostruzione operata dal teste di PCOGNOME, delle credibili dichiarazioni della p.o., del certo riconoscimento operato dalla vittima stessa e dell’indicazione, da parte dell’imputata COGNOME, del luogo di ritrovamento del bene sottratto; pag. 7 sulla corretta qualificazione giuridica in ragione della violenza attraverso cui s’impossessavano del portafoglio, consistita negli spintonamenti subiti dalla vittima);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.